Corte costituzionale

Sentenza n. 61/2022

Corte cost., sent. 10 marzo 2022, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
61/2022
Data di deposito
10 marzo 2022
Data di decisione
25 gennaio 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione siciliana n. 6 del 3 marzo 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44609

L'erroneità dell'auto-qualificazione come norma interpretativa non è risolutiva ai fini dell'esito dello scrutinio di legittimità costituzionale. Piuttosto, tale erroneità può costituire un indice, sia pur non dirimente, dell'irragionevolezza della disposizione censurata. ( Precedenti: S. 73/2017 - mass. 39503; S. 103/2013 - mass. 37093; S. 41/2011 - mass. 35327; S. 15/1995 - mass. 21816 ). Una disposizione innovativa con effetti retroattivi, ancorché qualificata di interpretazione autentica, non è, di per sé e in quanto tale, costituzionalmente illegittima. Vale, in tal caso, il principio per cui, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 Cost. in materia penale, il legislatore può approvare leggi con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale. ( Precedente: S. 170/2013 - mass. 35330 ). Il ricorso fittizio all'interpretazione autentica si rivela sintomatico di un uso improprio della funzione legislativa, e, pertanto, orienta verso un sindacato rigoroso sulla norma, in ragione della sua retroattività; nella prospettiva di uno stretto scrutinio di ragionevolezza, si tratta, dunque, di riscontrare non la mera assenza di scelte normative manifestamente arbitrarie, ma l'effettiva sussistenza di giustificazioni ragionevoli dell'intervento legislativo, e di valutare, altresì, se le motivazioni alla base dell'intervento legislativo a carattere retroattivo siano di tale rilievo da prevalere rispetto alle esigenze legate alla tutela del legittimo affidamento dei destinatari della regolazione originaria e al principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici. ( Precedenti: S. 133/2020 - mass. 42559; S. 108/2019 - mass. 42263 ).

Massima n. 44610

L'esigenza di tutela del legittimo affidamento dei destinatari della regolazione originaria e del principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici si presenta, con particolare evidenza, in relazione ad interventi retroattivi nella materia elettorale, in cui affidamento e stabilità dei rapporti giuridici sono posti a tutela di diritti e beni di peculiare rilievo costituzionale, come il diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost., aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica, e lo stesso diritto di voto esercitato ai sensi dell'art. 48 Cost., diritto che svolge una funzione decisiva nell'ordinamento costituzionale, in quanto ha come connotato essenziale il suo collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme. ( Precedenti: S. 48/2021 - mass. 43717 ; S. 35/2017 - mass. 40256 ; S. 1/2014 - mass. 37583 ; S. 141/1996 - mass. 22377 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2020, che, qualificandosi come norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, prevede che per attribuire il premio di maggioranza alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nei casi in cui la percentuale del 60% dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi. La norma censurata dal TAR Sicilia assegna alla disposizione interpretata un significato che non rientra tra le possibili varianti di senso del testo oggetto di pretesa interpretazione autentica; al contrario, a seguito di tale intervento legislativo, non resta immutato il tenore testuale della disposizione interpretata, né risulta privilegiata, e resa vincolante, una delle interpretazioni desumibili da tale testo, perché la norma censurata indica un significato estraneo alle variabili di senso riconducibili al testo intrepretato, riducendo la consistenza del premio di maggioranza al di sotto della soglia del 60%. ( Precedente: S. 70/2020 - mass. 43257 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 6 (Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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