Corte costituzionale
Sentenza n. 52/2022
Corte cost., sent. 3 marzo 2022, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/2022
- Data di deposito
- 3 marzo 2022
- Data di decisione
- 12 gennaio 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 2, legge della Regione Lazio n. 27 del 9 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 44536
La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale, pur se è vero che è sufficiente la non implausibilità delle ragioni addotte. ( Precedenti: S. 105/2018 - mass. 40768 ). È necessario che lo scrutinio di costituzionalità sia riferito ai parametri in vigore al momento dell'emanazione della normativa regionale, per cui sono inammissibili le questioni sollevate senza motivare in ordine alle ragioni per le quali si ritiene di dover evocare parametri sopravvenuti all'adozione della legge regionale. ( Precedenti: S. 130/2015 - mass. 38455; S. 62/2012; O. 247/ 2016 - mass. 39140 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato e dal Tribunale di Cassino in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s , e 119, secondo comma, Cost., dell'art. 29, comma 2, della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, nella parte in cui prevede che la tariffa per conferire rifiuti agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alle discariche debba essere determinata stabilendo una quota percentuale - c.d. benefit ambientale - dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il 10 e il 20% della tariffa. Il Consiglio di Stato non ha adeguatamente dato conto dei motivi di appello, lasciando solo inferire la presenza di un motivo con il quale viene contestata l'applicabilità al caso di specie della norma censurata, senza che il rimettente si sia pronunciato, neppure in via probabilistica, sulla fondatezza di tale motivo di impugnazione. Le censure sollevate dal Tribunale di Cassino sono viziate dal difetto di motivazione della rilevanza, perché il rimettente, senza specifica e adeguata motivazione, da un lato afferma che l'oggetto del proprio giudizio è un tributo e dall'altro al contempo presuppone la propria giurisdizione di giudice ordinario. Infine, entrambi i rimettenti, assumendo che il benefit ambientale sia un tributo, ritengono di fare riferimento a quanto deciso con la sentenza costituzionale n. 280 del 2011, pronunciata in riferimento però all'art. 119 Cost. nella formulazione precedente la riforma del 2001, senza considerare che la norma regionale censurata è anch'essa anteriore alla predetta riforma costituzionale e che a oggi non risulta avere mai subito modifiche).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 119, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale ordinario civile di Cassino con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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