Corte costituzionale

Sentenza n. 51/2022

Corte cost., sent. 2 marzo 2022, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/2022
Data di deposito
2 marzo 2022
Data di decisione
16 febbraio 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:51

Parametri

Massime

Massima n. 44661

Nella camera di consiglio di ammissibilità del referendum abrogativo, è consentita non solo l'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori ( ex art. 33 della legge n. 352 del 1970), ma - prima ancora - possono essere ammessi le memorie presentate da soggetti diversi, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte costituzionale. Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti prima che i presentatori illustrino le rispettive posizioni. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42251; S. 13/2012 - mass. 36043; S. 5/2015, S. 28/2011 - mass. 35382, n. 27/2011 - mass. 35379, n. 26/2011 - mass. 35375, S. 25/2011 - mass. 35370, S. 24/2011 - mass. 35366, S. 17/2008 - mass. 32096, S. 16/2008 - mass. 32089; S. 15 del 2008 - mass. 32082) . Il procedimento per valutare l'ammissibilità del referendum abrogativo deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. ( Precedente: S. 31/2000 - mass. 25143 ).

Massima n. 44662

L'atto affetto da vizio radicale nella sua formazione [come per la carenza dei presupposti ex art. 77, secondo comma, Cost.] è inidoneo ad innovare l'ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa. ( Precedenti: S. 32/2014; S. 123/2011; S. 361/2010 ).

Massima n. 44663

Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, non solo la richiesta referendaria non può investire una delle leggi indicate nell'art. 75 Cost. o comunque riconducibili ad esse, ma è necessario che il quesito da sottoporre al giudizio del corpo elettorale consenta una scelta libera e consapevole, richiedendosi pertanto i caratteri della chiarezza, dell'omogeneità, dell'univocità del medesimo quesito, oltre che l'esistenza di una sua matrice razionalmente unitaria ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42254; S. 17/2016 - mass. 38712 ; S. 16/1978 - mass. 14196 ). Nel quesito referendario ciò che rileva è il suo contenuto oggettivo, e non già la finalità soggettiva assunta dal Comitato promotore. Il referendum non consente di scindere il quesito e, quindi, non offre possibilità di soluzioni intermedie tra il rifiuto e l'accettazione integrale della proposta abrogativa ( Precedente: S. 12/2014 ). Non può essere inibita alla Corte costituzionale la valutazione della normativa di risulta allorché quest'ultima presenti elementi di grave contraddittorietà rispetto al fine obiettivo dell'iniziativa referendaria tali da pregiudicare la chiarezza e la comprensibilità del quesito per l'elettore. ( Precedenti: S. 24/2011 - mass. 35368; S. 15/2008 - mass. 32084; S. 45/2005 - mass. 29123) . (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nell'art. 73 t.u. stupefacenti, nel comma 1, dell'inciso «coltiva» nel comma 4, delle parole «la reclusione da due a sei anni e» e nell'art. 74 , nel comma 1, delle parole «a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni». Mentre, per la dichiarata intenzione del Comitato, il quesito referendario depenalizzerebbe la coltivazione domestica "rudimentale" della canapa indiana, in realtà esso produrrebbe un risultato, per un verso, più esteso, e per l'altro, illusorio. Sotto il primo profilo, la disciplina dei reati sugli stupefacenti - in ragione del fenomeno della reviviscenza che ha fatto seguito alla sentenza n. 32 del 2014 - è tornata ad applicarsi nella versione precedente alla novella del 2006. Ne deriva che l'esito positivo della richiesta referendaria andrebbe a depenalizzare direttamente la coltivazione delle piante da cui si estraggono le droghe "pesanti", di cui alle Tabelle I e III dell'art. 14, e, indirettamente, quella della pianta di cannabis, ricompresa nella Tabella II, peraltro anche nella dimensione agricola. Sotto il secondo profilo, rimarrebbe, invece, immutata la rilevanza penale della condotta di coltivazione non autorizzata di piante, tra cui la canapa, ex art. 28 dello stesso t.u. stupefacenti. Tale discrasia risulta fuorviante per il corpo elettorale, ridondando in difetto di chiarezza e univocità del quesito. La medesima richiesta referendaria è diretta anche all'eliminazione - per le condotte di rilievo penale aventi ad oggetto droghe "leggere" - della pena della reclusione, residuando la sola multa. Va al riguardo sottolineata la vistosa contraddittorietà - la quale ridonda in difetto di chiarezza, giacché il quesito chiederebbe all'elettore di operare una scelta illogica e contraddittoria - che conseguirebbe alla proposta eliminazione, derivandone un'irriducibile antinomia con il successivo comma 5, che applica la sanzione congiunta della reclusione e della multa per i medesimi fatti, se ritenuti di «lieve entità»). ( Precedenti: S. 23/2016; S. 27/1997: S. 28/1993 - mass. 19087 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 10 gennaio 2022, pronunciata dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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