Corte costituzionale
Sentenza n. 49/2022
Corte cost., sent. 2 marzo 2022, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/2022
- Data di deposito
- 2 marzo 2022
- Data di decisione
- 16 febbraio 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:49
Parametri
- art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 28, Costituzione
- art. 101, disposizioni transitorie della Costituzione
- art. 103, Costituzione
Massime
Massima n. 44676
Nella camera di consiglio di ammissibilità del referendum abrogativo, è consentita non solo l'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori ( ex art. 33 della legge n. 352 del 1970), ma - prima ancora - possono essere ammessi gli scritti presentati da soggetti diversi, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte costituzionale, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti prima che i presentatori illustrino le rispettive posizioni. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42251; S. 5/2015 - mass. 38218; S. 13/2012 - mass. 36043; S. 28/2011 - mass. 35382; S. 27/2011 - mass. 35379 ; S. 26/2011 - mass. 35375; S. 25/2011 - mass. 35370; S. 24/2011 - mass. 35366 ). Il procedimento per valutare l'ammissibilità del referendum abrogativo deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. ( Precedente: S. 31/2000 - mass. 25143 ).
Massima n. 44677
A rendere chiaro un quesito non può non concorrere (anche se in modo non di per sé decisivo) la denominazione della richiesta referendaria, posto che essa viene desunta dall'Ufficio centrale per il referendum sulla base del significato obiettivo che l'abrogazione produrrebbe nell'ordinamento. Il titolo, da riprodurre nella parte interna della scheda di votazione, ha infatti la finalità di identificare l'oggetto del quesito, così da renderlo comprensibile agli elettori chiamati ad esprimere un voto pienamente consapevole, irrinunciabile requisito di un atto libero e sovrano del corpo elettorale. L'esigenza di garantire al corpo elettorale, nell'esercizio del suo potere sovrano, la possibilità di una scelta chiara, è insita nella logica dell'istituto del referendum , per cui il quesito referendario deve contenere la necessaria chiarezza e univocità che si richiede a tutela della sovranità popolare. Peraltro, quando l'abrogazione parziale viene perseguita mediante la soppressione nel testo normativo di singole parole o frasi, si accentua l'esigenza di garantire al popolo, nell'esercizio del suo potere sovrano, la possibilità di una scelta chiara. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42252; S. 43/2003 - mass. 27562; S. 39/1997 - mass. 23109; S. 34/1997 - mass. 23113; S. 1/1995 - mass. 21553 ). Non è consentita, mediante il c.d. ritaglio in sede di referendum , la manipolazione della struttura linguistica della disposizione, ove a seguito di essa prenda vita un assetto normativo sostanzialmente nuovo, perché in questo caso si realizzerebbe uno stravolgimento della natura e della funzione propria del referendum abrogativo. L'effetto abrogativo dell'istituto referendario può portare (come ha più volte portato nella storia repubblicana) anche a importanti sviluppi normativi, ma solo ove ciò derivi dalla riespansione di principi generali dell'ordinamento o di principi già contenuti nei testi sottoposti ad abrogazione parziale. ( Precedenti: S. 26/2017 - mass. 39549; S. 10/2020 - mass. 42252; S. 46/2003 - mass. 27564; S. 50/2000 - mass. 25167; S. 38/2000 - mass. 25171; S. 36/1997 - mass. 23115 ).
Massima n. 44678
L'art. 28 Cost., pur concernendo anche i magistrati, ammette leggi ordinarie che disciplinino variamente la responsabilità per categorie e situazioni, alla sola condizione che essa non sia totalmente denegata. In tal caso, una legge ordinaria, recante la disciplina ad hoc della responsabilità civile del magistrato in attuazione dell'art. 28 Cost., è non soltanto costituzionalmente consentita, ma piuttosto costituzionalmente dovuta, al fine di preservare i disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 103 Cost.), a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni. ( Precedenti: S. 164/2017 - mass. 41567; S. 38/2000 - mass. 25171; S. 34/1997 - mass. 23113; S. 385/1996 - mass. 22934; S. 468/1990 - mass. 16641 ; S. 2/1968 - mass. 2739 ). La responsabilità civile del magistrato, in quanto necessariamente subordinata all'introduzione legislativa di condizioni e limiti del tutto peculiari, non si presta alla piana applicazione della normativa comune vigente in tema di responsabilità dei funzionari dello Stato; sottraendosi, in caso di abrogazione referendaria, alla potenziale riespansione dei principi ai quali tale ultima normativa si conforma. ( Precedente: S. 468/1990 - mass. 16641 ).
Massima n. 44679
È dichiarata inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di alcune espressioni lessicali contenute negli artt. 2, comma 1, 4, comma 2, 6, comma 1, e 16, commi 4 e 5, della legge n. 117 del 1988, che disciplina il regime di responsabilità civile dei magistrati, per danni arrecati nell'esercizio delle funzioni loro demandate. L'introduzione - mediante il quesito promosso da cinque Consigli regionali - dell'azione civile diretta nei confronti del magistrato senza alcun filtro, in conseguenza di un impiego della c.d. tecnica del ritaglio - così intendendo superare la vigente normativa che, invece, prevede forme di responsabilità del magistrato solo in sede di rivalsa da parte dello Stato, ove quest'ultimo sia stato condannato al risarcimento in sede civile, mentre, in caso di reato, la responsabilità del magistrato non consegue ad un'azione intentata nei suoi confronti innanzi al giudice civile, se non per effetto di una previa condanna penale - volgerebbe quest'ultima dalla finalità che le è propria a quella che è invece preclusa ad un istituto meramente abrogativo, ossia alla finalità di introdurre una disciplina giuridica nuova, mai voluta dal legislatore, e perciò frutto di una manipolazione creativa. Altre ragioni di inammissibilità concernono la scarsa chiarezza e ambiguità del quesito, e comunque la sua inidoneità a conseguire il fine, pur inammissibile, di dare vita ad un'autonoma azione risarcitoria, direttamente esperibile verso il magistrato, in quanto tale azione, perché sia obiettivamente nuova, e non il frutto di una mera intenzione indeterminata e priva di contenuti, non può prescindere da regole, anche minime, in grado di imprimerle quanto necessario ad inserirsi coerentemente nell'ordinamento processuale. Al contrario, la normativa di risulta sarebbe caratterizzata da un'unica disposizione concernente competenza e termini dell'azione risarcitoria, senza che fosse rimodellata in modo da poter regolare, invece, due azioni distinte, contro lo Stato e contro il magistrato. Ne consegue che non soltanto mancherebbe analoga disciplina quanto all'azione verso il magistrato, ma anche che tale silenzio renderebbe in radice normativamente dubbio, anche per l'elettore, se tale azione prenda davvero corpo insieme con la responsabilità diretta dello Stato. Infine, il quesito manca di rendere chiaro all'elettore il rapporto che si creerebbe con la responsabilità del magistrato, e, in particolare, se la prima abbia natura solidale o sussidiaria rispetto alla seconda. ( Precedenti: S. 40/2000 - mass. 25174; S. 35/2000 - mass. 25151; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 13/1999 - mass. 24412; S. 30/1997 - mass. 23124; S. 26/1987 - mass. 4037; S. 16/1978).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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