Corte costituzionale

Sentenza n. 41/2022

Corte cost., sent. 22 febbraio 2022, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/2022
Data di deposito
22 febbraio 2022
Data di decisione
26 gennaio 2022
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:41

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 44624

La mancata convalida dell'arresto nel termine di legge, con conseguente necessità di liberare l'arrestato, non può essere di ostacolo al promovimento, da parte del giudice della convalida, della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto le norme che di tale fase regolano presupposti e condizioni. Diversamente, si creerebbe una "zona franca" per la disciplina dell'arresto in flagranza. ( Precedente: S. 137/2020 - mass. 43507 ). (Nel caso di specie, mantengono rilevanza le questioni di legittimità costituzionale - aventi ad oggetto l'art. 380, comma 2, lett. e , cod. proc. pen. - in quanto il provvedimento di liberazione dell'arrestato, imposto al rimettente dall'art. 391, comma 7, ultima parte, cod. proc. pen., non ha comportato l'esaurimento del procedimento di convalida, permanendo l'interesse ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, il cui esito resta subordinato alla definizione dell'incidente di costituzionalità). ( Precedente: S. 54/1993 - mass. 19308 ).

Massima n. 44625

Il fondamento costituzionale della disciplina del codice di procedura penale inerente all'arresto in flagranza ed al fermo di indiziato di delitto risiede nel terzo comma dell'art. 13 Cost., il quale, adoperando i canoni della eccezionalità, necessità ed urgenza e tassatività, individua le situazioni contingenti che consentono l'adozione di misure provvisorie restrittive dello status libertatis da parte dell'autorità di polizia, non potendosi attendere l'intervento dell'autorità giudiziaria. Ai sensi dell'art. 13, terzo comma, Cost. le misure provvisorie di polizia limitative della libertà personale devono connotarsi per la natura servente rispetto alla tutela di esigenze previste dalla Costituzione, e fra queste in primo luogo quelle connesse al perseguimento delle finalità del processo penale. La giustificazione costituzionale della restrizione della libertà disposta dall'autorità di polizia viene meno ove non si rinvenga alcun rapporto di strumentalità tra il provvedimento provvisorio di privazione della libertà personale e il procedimento penale avente ad oggetto il reato per cui è stato disposto l'arresto obbligatorio in flagranza; il che, in particolare, si verifica quando l'arresto non potrà trasformarsi nella custodia cautelare in carcere, né in qualsiasi altra misura coercitiva. ( Precedenti: S. 223/2004; S. 305/1996 ). La determinazione dei casi eccezionali di necessità e urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, Cost., rientra in un ambito caratterizzato dalla discrezionalità legislativa (intesa quale riflesso specifico della più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali in materia penale), sindacabile in caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà. ( Precedenti: S. 137/2020 - mass. 43509; S. 31/2017 - mass. 39200; S. 20/2017 - mass. 39646; S. 216/2016 - mass. 39075; S.188/1996 - mass. 22725; O. 187/2001 - mass. 26310 ).

Massima n. 44626

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 13 e 3 Cost. - dell'art. 380, comma 2, lett. e) , cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio di chi è colto in flagranza del delitto di tentato furto aggravato dall'uso della violenza sulle cose, salvo che ricorra l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. L'arresto obbligatorio previsto dalla disposizione censurata non si risolve in una misura precautelare incompatibile con la Costituzione, in quanto è suscettibile di trasformazione in una misura cautelare coercitiva, ancorché non di tipo carcerario, e ad esso consegue di norma il giudizio direttissimo; né è manifestamente irragionevole, tenuto conto che all'arresto potrà procedersi solo quando non sia possibile desumere, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevanza minima. Quanto alla possibile operatività - prospettata dal rimettente - dell'esimente della tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen., essa postula una valutazione, complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, riservata al giudice della cognizione all'esito del relativo giudizio ed estranea ai profili che vengono in rilievo in sede di convalida dell'arresto e di successiva, eventuale applicazione di una misura cautelare coercitiva. ( Precedente: sentenza n. 54/1993 - mass. 19313 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 13 e 3, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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