Corte costituzionale

Sentenza n. 33/2022

Corte cost., sent. 15 febbraio 2022, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/2022
Data di deposito
15 febbraio 2022
Data di decisione
12 gennaio 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4-bis, comma 1, quater, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 44650

Dall'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel nuovo testo approvato con delibera del 22 luglio 2021 (corrispondente al precedente art. 18, in vigore alla data dell'ordinanza di rimessione), si desume un principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, che, come tale, non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione concernenti il rapporto dedotto nel giudizio principale: sicché la rilevanza delle questioni rispetto alla decisione del processo a quo deve essere vagliata ex ante , con riferimento al momento della prospettazione delle questioni stesse. ( Precedenti: S. 127/2021 - mass. 43893; S. 270/2020 - mass. 42912; S. 85/2020 - mass. 43540 ).

Massima n. 44651

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 4- bis , comma 1- quater , della legge n. 354 del 1975, in base al quale i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al condannato per i delitti di cui agli artt. 609- bis e 609- ter cod. pen. (violenza sessuale e violenza sessuale aggravata) solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno. Il rimettente omette di specificare a quale, o a quali, dei tre diversi reati per i quali l'istante nel procedimento a quo è stato condannato (sequestro di persona aggravato, violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate) era imputabile la frazione di pena residua che l'interessato doveva ancora scontare alla data dell'ordinanza di rimessione. Di tali reati, infatti, uno solo - la violenza sessuale aggravata - è ostativo alla concessione dei benefici penitenziari ai sensi della norma censurata e le questioni sarebbero prive di rilievo ove la frazione di pena ancora da scontare fosse imputabile ai soli reati non ostativi. ( Precedenti: S. 361/1994 - mass. 20765; O. 136/2021 - mass. 43947; O. 147/2020 - mass. 43522; O. 108/2020 - mass. 43446; O. 64/2019 - mass. 40630 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2022.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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