Corte costituzionale

Sentenza n. 269/2022

Corte cost., sent. 27 dicembre 2022, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
269/2022
Data di deposito
27 dicembre 2022
Data di decisione
10 novembre 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:269

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 26, legge n. 76 del 20 maggio 2016
  • art. 31, comma 3, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
  • art. 31, comma 4, bis, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
  • art. 70-octies, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 45172

Il requisito della rilevanza è segnato dal nesso di pregiudizialità che correla il giudizio incidentale a quello principale di merito, che implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale. Il postulato della pregiudizialità della questione richiede infatti che questa si concreti solo quando il dubbio di contrasto con la Costituzione investa una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non poter prescindere. In particolare, il rimettente è chiamato a valutare, sia pure in via delibativa e prognostica, allo stato degli atti e dell'iter decisionale, la questione di legittimità costituzionale con riguardo ai requisiti di attualità e rilevanza che sono, del pari, oggetto del controllo in sede di giudizio di legittimità costituzionale, destinato tuttavia quest'ultimo a fermarsi alla non implausibilità delle motivazioni addotte, ossia che il giudizio a quo possieda un proprio oggetto, vale a dire un petitum , separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il remittente sia chiamato a decidere. ( Precedenti: S. 35/2017 - mass. 39594; S. 110/2015 - mass. 38411; S. 270/2010 - mass. 34881 ).

Massima n. 45173

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, del combinato disposto degli artt. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, 31, commi 3 e 4- bis , del d.lgs. n. 150 del 2011, e 70- octies , comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, il quale, trattato dal rimettente come una sorta di statuto unico, non attribuisce alla coppia omoaffettiva - che, unita civilmente, abbia conosciuto la rettifica anagrafica del sesso di uno dei suoi componenti - il diritto, nell'acquisita eterosessualità, di transitare verso il matrimonio, senza interruzione del pregresso vincolo, così conservando diritti ed obblighi in precedenza maturati. Da un lato il rimettente non ha effettuato alcuna indagine sulla sussistenza delle condizioni richieste perché l'attore potesse essere autorizzato ad acquisire una nuova identità di genere, avendo del tutto obliterato l'esame della domanda dell'attore, senza farsi carico della esigenza di svolgere un approfondimento in ordine alla effettiva necessità di un siffatto trattamento, quindi procedendo alla illustrazione dei propri dubbi di illegittimità costituzionale in via del tutto ipotetica; dall'altro, non risulta alcuna manifestazione della volontà del partner dell'attore nel giudizio principale di convertire l'unione civile in matrimonio, quando invece sarebbe stata necessaria la dichiarazione congiunta dei contraenti dell'unione civile in tal senso. Né l'acquisizione di tale manifestazione di volontà, infine, sarebbe stata ostacolata dalla mancata previsione della partecipazione al giudizio del partner dell'attore, perché questi avrebbe potuto esservi convenuto, su iniziativa dell'attore o iussu iudicis , secondo le regole generali del processo civile. ( Precedenti: S. 170/2014 - mass. 38016; S. 138/2010 - mass. 34577 ).

Massima n. 45174

In tema di rettificazione di attribuzione di sesso, l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Va infatti escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione; pertanto, il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato individuato affidando al giudice nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere. ( Precedenti: S. 180/2017 - mass. 40361; S. 221/2015 - mass. 38590 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), 31, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), quest'ultimo aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», e 70-octies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera t), del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lucca, in composizione collegiale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2022.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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