Corte costituzionale
Sentenza n. 26/2022
Corte cost., sent. 28 gennaio 2022, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/2022
- Data di deposito
- 28 gennaio 2022
- Data di decisione
- 30 novembre 2021
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:26
Parametri
- art. 127, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 40, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 35, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 44538
Ciò che rileva - per stabilire se un conflitto di attribuzione tra enti presenti specifico tono costituzionale - è che il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, e ciò in disparte la possibilità che l'atto oggetto del conflitto possa essere altresì impugnato in sede giurisdizionale. ( Precedenti: S. 22/2020 - mass. 41464; S. 224/2019 - mass. 41634; S. 57 del 2019 - 41670; S. 28/2018 - mass. 39827; S. 77/2016 - mass. 38818; S. 87/2015 - mass. 38378; S. 52/2013 - mass. 36986 ). Per conferire tono costituzionale a un conflitto serve essenzialmente prospettare l'esercizio effettivo di un potere, non avente base legale, in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente. ( Precedenti: S. 259/2019 - mass. 42879; S. 255/2019 - mass. 41891; S. 10/2017 - mass. 39295; S.260/2016 - mass. 39272; S. 104/2016 - mass. 38859; S. 235/2015 - mass. 38607; S. 137/2014). Costituisce atto idoneo a innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che - anche se preparatorio o non definitivo - sia comunque diretto, in ogni caso, 'ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima. ( Precedenti: S. 22/2020 - mass. 41464; S. 332/2011 - mass. 35998; S. 382/2006 - mass. 30780; S. 211/1994 - mass. 20547; S. 771/1988 - mass. 13410; O. 175 del 2020 - mass. 42349 ).
Massima n. 44539
Gli artt. 127, 134 e 136 Cost. delineano - dopo le modifiche dell'art. 127 Cost. operate dalla legge cost. n. 3 del 2001 - un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne l'efficacia, e quindi l'applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoché la Corte costituzionale non ne abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale. Solo quest'ultima declaratoria comporta la cessazione dell'efficacia della norma impugnata, che di conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. In questo quadro si inserisce la previsione dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, che, richiamando il successivo art. 40, prevede la possibilità di sospendere l'efficacia della legge impugnata. (Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna e per le Province di Sassari e Nuoro esprimere, rispettivamente, i pareri dell'8 aprile 2021, prot. 11997-P, del 15 aprile 2021, prot. 13167-P, e del 28 maggio 2021, prot. 19529, e dell'11 maggio 2021, prot. 6889-P, e del 19 maggio 2021, prot. 7466-P e prot. 7467-P, relativi a interventi da realizzare in zone paesaggisticamente vincolate, attuativi della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, oggetto di separato giudizio di costituzionalità, disapplicando la citata legge regionale. Dal complessivo contenuto dei pareri emerge con sufficiente chiarezza tale intenzione, per cui si è in presenza di una voluta disapplicazione, da parte di autorità amministrative statali, di una legge regionale della quale, riconosciuta la vigenza, viene contestata la legittimità e sottolineata l'intervenuta impugnazione davanti alla Corte costituzionale, come elemento legittimante la sua mancata applicazione). ( Precedente: S. 285/1990 - mass. 16040 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna esprimere i pareri dell'8 aprile 2021, prot. 11997-P, del 15 aprile 2021, prot. 13167-P, e del 28 maggio 2021, prot. 19529, e annulla, per l'effetto, i suddetti pareri;
2) dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro esprimere i pareri dell'11 maggio 2021, prot. 6889-P, e del 19 maggio 2021, prot. 7466-P e prot. 7467-P, e annulla, per l'effetto, i suddetti pareri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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