Corte costituzionale
Sentenza n. 258/2022
Corte cost., sent. 20 dicembre 2022, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 258/2022
- Data di deposito
- 20 dicembre 2022
- Data di decisione
- 22 novembre 2022
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- de PRETIS
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:258
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
- art. 30, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 45260
Le indennità di fine rapporto si atteggiano come una categoria unitaria connotata da identità di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo. L'evoluzione normativa ha ricondotto le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate per il settore privato; tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva, rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva. ( Precedenti: S. 159/2019 - mass. 41049; S. 213/2018 - mass. 40853; S. 243/1993 - mass. 19629 e 19631 ).
Massima n. 45261
La violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione non può essere evocata se non attraverso la denuncia di arbitrarietà e di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata, combinandosi, sotto questo profilo, con il riferimento all'art. 3 Cost. ed implicando lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata. ( Precedenti: S. 208/2014 - mass. 38088; S. 243/2005 - mass. 29477; S. 306/1995 - mass. 22187; S. 63/1995 - mass. 21965; S. 250/1993 - mass. 19638; O. 100/2013 - mass. 37088; O. 47/2013 - mass. 36978 ).
Massima n. 45262
Spetta al legislatore la previsione di discipline ragionevolmente differenziate delle singole figure di indennità di fine rapporto, in considerazione del complessivo contesto in cui esse vanno a inserirsi e dell'evoluzione normativa che punta ad armonizzarle, ferma restando, in una prospettiva più generale, la loro riconduzione a una comune matrice unitaria, di natura previdenziale; la discrezionalità del legislatore si apprezza particolarmente nel settore del lavoro pubblico, caratterizzato da un percorso di graduale passaggio dal precedente regime di TFS, che ancor oggi sopravvive, a quello del TFR. ( Precedente: S. 244/2020 ). La comune matrice, di natura previdenziale, delle indennità di fine rapporto non implica necessariamente una totale uniformità di disciplina, in quanto ciascuna figura di indennità, ritagliata nel settore lavoristico cui accede, mantiene caratteristiche proprie e peculiari, legate a quel settore, con conseguente coesistenza di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i soggetti gravati dall'onere contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento, senza che ciò naturalmente trasmodi nella negazione dei tratti fondamentali dell'istituto. ( Precedente: S. 458/2005 - mass. 30030 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 30, commi primo, lett. b , e secondo, del d.PR. n. 1032 del 1973, che disciplina, per il TFS, i tempi entro i quali l'INPS può procedere alla rettifica dell'originario assegno di liquidazione, nella parte in cui è applicabile all'errore di calcolo determinato da fatto imputabile all'amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente. In ragione della non comparabilità del TFS del TFR quanto alla disciplina che, negli aspetti di dettaglio, regolamenta le modalità di calcolo e di erogazione dei relativi assegni preclude la valutazione comparativa prospettata dal rimettente, la disciplina censurata - pur differenziandosi da quella dettata per il TFR o altre figure affini di indennità - non intacca la funzione fondamentale dell'istituto e, anzi, risulta del tutto in linea con la funzione previdenziale dell'indennità; la stessa, infatti, è ispirata alla ratio della tutela dell'affidamento, meritevole di particolare attenzione nel settore delle prestazioni previdenziali e opera un ragionevole bilanciamento tra le ragioni dell'erario e l'interesse del beneficiario del trattamento. Inoltre, il termine decadenziale previsto - un anno dall'adozione dell'originario provvedimento di liquidazione -, lungi dal porsi in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, rappresenta uno strumento volto, sia pure indirettamente, ad accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa, senza incidere, in caso di errore non tempestivamente rettificato, su eventuali responsabilità individuali. Spetta al prudente apprezzamento del legislatore valutare se eliminare la disciplina censurata, per favorire il complessivo percorso di riavvicinamento del TFS alle regole attualmente dettate per il settore privato, ovvero mantenerla.) ( Precedenti: S. 159/2019 - mass. 41048; S. 213/2018 - mass. 40853; S. 148/2017 - mass. 41098; S. 191/2005 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi primo, lettera b), e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, quarta sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2022.
F.to:
Daria de PRETIS, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze