Corte costituzionale
Sentenza n. 257/2022
Corte cost., sent. 20 dicembre 2022, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 257/2022
- Data di deposito
- 20 dicembre 2022
- Data di decisione
- 22 novembre 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- de PRETIS
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:257
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 6, decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 45247
L'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento può compromettere irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sul profilo della rilevanza, sia su quello della non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate. ( Precedenti: S. 61/2021 - mass. 43765; S. 15/2021- mass. 43572; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 150/2019 - mass. 41415; O. 147/2020 - mass. 43522; O. 108/2020 - mass. 43446 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CTP di Latina in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, nella parte in cui, con riguardo al trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari corrisposte ai dipendenti pubblici, non prevede l'applicazione della stessa tassazione agevolata prevista per quelli privati. Il fondo di previdenza al quale il ricorrente nel giudizio a quo ha aderito è preesistente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 - che ha introdotto una disciplina organica del sistema della previdenza complementare - e, pertanto, la vicenda all'esame del rimettente rientra nella portata applicativa dell'art. 23, comma 7, lett. b ), del d.lgs. n. 252 del 2005, che stabilisce uno speciale regime fiscale transitorio per la categoria dei lavoratori c.d. "vecchi iscritti" ai "vecchi fondi". Il giudice a quo , invece, ha incentrato la sua attenzione sulla previsione di carattere generale di cui all'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 che, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, prevede l'ultrattività della normativa previgente, precludendo l'applicazione del regime agevolato di tassazione delle prestazioni introdotto dall'art. 11, comma 6, dello stesso decreto per i lavoratori privati).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2022.
F.to:
Daria de PRETIS, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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