Corte costituzionale

Sentenza n. 257/2022

Corte cost., sent. 20 dicembre 2022, n. 257

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
257/2022
Data di deposito
20 dicembre 2022
Data di decisione
22 novembre 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
de PRETIS
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:257

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 6, decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 45247

L'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento può compromettere irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sul profilo della rilevanza, sia su quello della non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate. ( Precedenti: S. 61/2021 - mass. 43765; S. 15/2021- mass. 43572; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 150/2019 - mass. 41415; O. 147/2020 - mass. 43522; O. 108/2020 - mass. 43446 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CTP di Latina in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, nella parte in cui, con riguardo al trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari corrisposte ai dipendenti pubblici, non prevede l'applicazione della stessa tassazione agevolata prevista per quelli privati. Il fondo di previdenza al quale il ricorrente nel giudizio a quo ha aderito è preesistente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 - che ha introdotto una disciplina organica del sistema della previdenza complementare - e, pertanto, la vicenda all'esame del rimettente rientra nella portata applicativa dell'art. 23, comma 7, lett. b ), del d.lgs. n. 252 del 2005, che stabilisce uno speciale regime fiscale transitorio per la categoria dei lavoratori c.d. "vecchi iscritti" ai "vecchi fondi". Il giudice a quo , invece, ha incentrato la sua attenzione sulla previsione di carattere generale di cui all'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 che, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, prevede l'ultrattività della normativa previgente, precludendo l'applicazione del regime agevolato di tassazione delle prestazioni introdotto dall'art. 11, comma 6, dello stesso decreto per i lavoratori privati).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2022.

F.to:

Daria de PRETIS, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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