Corte costituzionale
Sentenza n. 244/2022
Corte cost., sent. 2 dicembre 2022, n. 244
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 244/2022
- Data di deposito
- 2 dicembre 2022
- Data di decisione
- 19 ottobre 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:244
Norme oggetto del giudizio
- art. 167, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 45208
La Costituzione repubblicana - superata radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare e, ricondotto anche quest'ultimo nell'ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari e non - impedisce che la giurisdizione penale militare si consideri ancora come "continuazione" della "giustizia disciplinare" dei capi militari, tesa a garantire e rafforzare l'ordine e la gerarchia militare contro le violazioni "più gravi". ( Precedenti: S. 278/1987 - mass. 4434 ).
Massima n. 45209
In linea di principio, una differenza di trattamento sanzionatorio tra reati militari e corrispondenti reati comuni viola l'art. 3 Cost. allorché essa non appaia sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, stante la sostanziale identità della condotta punita, dell'elemento soggettivo e del bene giuridico tutelato. Differenze di trattamento sanzionatorio tra reati comuni e i corrispondenti reati militari non si pongono invece in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto siano giustificabili in ragione della oggettiva diversità degli interessi tutelati dalle disposizioni, comuni e militari, che vengono di volta in volta a raffronto, ovvero del particolare rapporto che lega il soggetto agente al bene tutelato. ( Precedenti: S. 215/2017 - mass. 40040; S. 273/2009 - mass. 34023; S. 286/2008 - mass. 32730, mass. 32731; S. 531/2000 - mass. 25922; S. 272/1997 - mass. 23419; S. 61/1995 - mass. 21917; S. 405/1994 - mass. 20935; S. 45/1992 - mass. 18029; S. 448/1991 - mass. 17686; S. 278/1990 - mass. 16655, mass. 16656; S. 213/1984 - mass. 13336; S. 4/1974 - mass. 6982 ).
Massima n. 45210
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - l'art. 167, primo comma, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità. La mancata previsione di una causa di attenuazione del trattamento sanzionatorio per i fatti lievi abbracciati dall'ampio perimetro applicativo della disposizione censurata viola il principio di proporzionalità della pena, in quanto comporta che, anche rispetto a condotte che non provochino alcun disservizio significativo, il tribunale militare sia vincolato ad applicare una pena - fissata nel minimo edittale, eccezionalmente elevato, di otto anni di reclusione - che può risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, con pregiudizio allo stesso principio di individualizzazione della pena e alla funzione rieducativa. Al riscontrato vulnus costituzionale non è tuttavia possibile porre rimedio, come richiesto dalla Cassazione rimettente, estendendo alla disposizione censurata - limitatamente alle condotte di sabotaggio temporaneo cui si riferiscono le censure - l'attenuante prevista dall'art. 311 cod. pen. per i delitti contro la personalità dello Stato ed applicabile anche al sabotaggio comune, considerato che, per gli specifici doveri di custodia che gravano sul militare, tale delitto non costituisce idoneo tertium comparationis . Si rivela invece adeguata, agli anzidetti fini, l'estensione della attenuante prevista dall'art. 171, n. 2), cod. pen. mil. pace per figure criminose contigue, consentendo così al giudice nei casi di lieve entità di diminuire la pena sino a un terzo, in applicazione della disposizione generale di cui all'art. 51, n. 4), del medesimo codice. ( Precedenti: S. 143/2021 - mass. 44024; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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