Corte costituzionale

Sentenza n. 242/2022

Corte cost., sent. 1° dicembre 2022, n. 242

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
242/2022
Data di deposito
1° dicembre 2022
Data di decisione
9 novembre 2022
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:242

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 2, legge della Regione Puglia n. 36 del 30 novembre 2021
  • art. 7, comma 3, legge della Regione Puglia n. 36 del 30 novembre 2021
  • art. 7, comma 4, legge della Regione Puglia n. 36 del 30 novembre 2021
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Puglia n. 28 del 6 agosto 2021
  • art. 5, legge della Regione Puglia n. 28 del 6 agosto 2021
  • art. 6, legge della Regione Puglia n. 28 del 6 agosto 2021
  • art. 7, comma 1, legge della Regione Puglia n. 36 del 30 novembre 2021

Parametri

Massime

Massima n. 45162

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, in quanto il ricorso avrebbe ad oggetto disposizioni non indicate nella deliberazione a impugnare, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2, 3 e 4 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021. La deliberazione indicata richiama la relazione a essa allegata, la quale, a sua volta, si riferisce in più passaggi all'intero art. 7, fino ad affermare esplicitamente che le censure rivolte al comma 1 vanno estese a quelli successivi. Impugnandoli, dunque, l'Avvocatura generale dello Stato si è senz'altro mantenuta all'interno del perimetro delle volontà espresse nella delibera governativa. ( Precedente: S. 177/2020 - mass. 43372 ).

Massima n. 45163

La modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore. ( Precedente: S. 200/2022 - mass. 44982 ). (Nel caso di specie, è dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia 2021, n. 28, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m, e terzo, Cost., in relazione all'art. 5, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 124 del 1998, all'art. 5 del d.m. n. 279 del 2001, e all'Allegato 4 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017. Da un lato, le disposizioni impugnate - alla luce sia di quanto riferito nella nota del 13 ottobre 2022 dell'ASL Bari, sia di quanto dichiarato dalla resistente in udienza, rispondendo al quesito al riguardo rivoltole ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle Norme integrative - non hanno ancora trovato applicazione; dall'altro, si deve ritenere che lo ius superveniens, costituito dall'art. 7, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, abbia emendato le disposizioni impugnate rimuovendo i vulnera denunciati, in parte rinviando alla disciplina generale in materia secondo la tecnica del rinvio mobile, con la funzione di indicare la fonte competente a regolare una determinata materia, non di novarla, in parte non occupandosi più della consulenza specialistica sulla quale si appuntavano le doglianze).

Massima n. 45164

L'assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie, in quanto i predetti vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. In costanza del piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato. La previsione ad opera di una regione in piano di rientro dal disavanzo sanitario di una prestazione non ricompresa nei LEA, oltre a contrastare con l'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, viola altresì conseguentemente e congiuntamente gli artt. 81 e 117, secondo comma, lett. m ), Cost., erodendo le risorse necessarie al finanziamento esclusivo delle prestazioni essenziali. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45053; S. 161/2022 mass. 44954; S. 142/2021 - mass. 44011; S. 166/2020; S. 36/2021 - mass. 43641; S. 130/2020 - mass. 43489; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 197/2019 - mass. 41882 ).

Massima n. 45165

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021. La disposizione impugnata - che sostituisce l'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, stabilendo che il SSR garantisce in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria l'analisi genomica avanzata con sequenziamento qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, in particolare il d.m. n. 279 del 2001 (comma 1), con possibilità di estensione ai familiari (comma 2) e detta una disciplina ancillare circa le modalità con cui rendere la prestazione diagnostica, sul presupposto della sua erogabilità quale LEA e secondo il relativo regime (commi 3 e 4) - deve essere interpretato nel senso che la prestazione diagnostica prevista possa essere erogata in regime di esenzione solo se essa risulti inclusa nei LEA attualmente vigenti. La cessazione della materia del contendere con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, nella loro versione originaria impugnata, e la non fondatezza di quelle dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 non esimono la Corte costituzionale dal sollecitare - in ossequio al principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra Stato e Regioni - la definizione del procedimento a cui l'art. 64, comma 2, del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 subordina l'entrata in vigore, tra l'altro, dell'art. 15 del medesimo decreto in materia di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e del nomenclatore di cui all'Allegato 4. Il tempo trascorso, da cui deriva la sicura obsolescenza delle prestazioni previste, non trova infatti alcuna giustificazione in relazione a un tema essenziale per la garanzia del diritto alla salute in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, senza discriminazione alcuna tra regioni. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass 45053; S. 40/2022 - mass 44670; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 169/2017 - mass. 42051 ).

Massima n. 45166

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, che sostituisce l'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, stabilendo che il SSR garantisce in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria l'analisi genomica avanzata con sequenziamento qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, in particolare il d.m. n. 279 del 2001. La disposizione impugnata, nel ricollegare espressamente l'esenzione al sospetto diagnostico, non interferisce con la ripartizione dei costi relativi alla prestazione, disponendo in difformità da quanto previsto dal legislatore statale, bensì si pone in linea con il relativo esercizio. L'art. 5 del d.m. n. 279 del 2001, infatti, sulla base di un sospetto diagnostico - dunque, non solo nel caso, comunque contemplato, di accertamento della malattia rara - già prevede l'erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale), promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, in relazione all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), all'art. 5 del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, recante «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124» e all'Allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 59 del registro ricorsi del 2021;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 36, recante «Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell'Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione) e modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale)», promosse, in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi del 2022;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi del 2022.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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