Corte costituzionale

Sentenza n. 228/2022

Corte cost., sent. 11 novembre 2022, n. 228

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
228/2022
Data di deposito
11 novembre 2022
Data di decisione
19 ottobre 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:228

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16-septies, comma 2, lett. g), decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021
  • legge n. 215 del 17 dicembre 2021

Parametri

Massime

Massima n. 45143

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. l'art. 16- septies , comma 2, lett. g ), del d.l. n. 146 del 2021, come conv., il quale stabilisce che, fino al 31 dicembre 2025, nei confronti degli enti sanitari calabresi non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive e che i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione non producono effetti dalla suddetta data. La disposizione censurata dai Tribunali di Crotone e di Cosenza e dal TAR per la Calabria, pur affrontando i gravi problemi dell'organizzazione sanitaria calabrese con un disegno articolato e coerente, denuncia un vizio di sproporzione proprio in ordine al trattamento dei creditori muniti di titolo esecutivo. Se, infatti, la crisi dell'organizzazione sanitaria della Regione Calabria è di tale eccezionalità da giustificare in linea di principio una specifica misura provvisoria di improcedibilità esecutiva e inefficacia dei pignoramenti - non essendo irragionevole, a fronte di una situazione così straordinaria, che le iniziative individuali dei creditori, pur muniti di titolo esecutivo, si arrestino per un certo lasso di tempo -, la discrezionalità del legislatore non può tuttavia trascendere in un'eccessiva compressione del diritto di azione e in un'ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva, mancando l'obiettivo di un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco, stante l'applicazione della garanzia della tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 24 Cost. anche la fase dell'esecuzione forzata. Nell'esercizio della sua discrezionalità, valuterà il legislatore l'introduzione di una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all'eccezionalità dei presupposti, osservando tuttavia i sopra enunciati limiti, circa la platea dei creditori interessati, l'obiettività delle procedure e la durata della misura, e tenendo altresì conto degli effetti medio tempore prodottisi. ( Precedenti: S. 140/2022 - mass. 44836; S. 236/2021 - mass. 44374; S. 168/2021 - mass. 44193; S. 128/2021 - mass. 43960; S. 186/2013 - mass. 37215; S. 321/1998 - mass. 24090 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215;

2) dichiara inammissibile la costituzione di Vittoria SPE srl nel giudizio iscritto al n. 15 reg. ord. 2022.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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