Corte costituzionale

Sentenza n. 223/2022

Corte cost., sent. 3 novembre 2022, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
223/2022
Data di deposito
3 novembre 2022
Data di decisione
5 ottobre 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:223

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45134

La Corte costituzionale può individuare l'oggetto della questione da scrutinare al di là di quanto richiesto dal giudice a quo , stante la non coincidenza tra esso e il petitum letterale formulato dal ricorrente. ( Precedenti: S. 145/2021 - mass. 44013; S. 36/2021 - mass. 43643; S. 217/2020 - mass. 43007; S. 193/2020 - mass. 42959 ).

Massima n. 45135

Il diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato è inviolabile nel suo nucleo intangibile, quale strumento fondamentale per assicurare l'effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio. ( Precedenti: S. 10/2022 - mass. 44484; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 80/2020 ). Con riferimento all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, il processo penale è caratterizzato da innegabili specificità: da un lato, è frutto di un'azione dell'organo pubblico, "subita" dal soggetto che aspira a tale beneficio e, dall'altro, ha come posta in gioco il bene supremo della libertà personale. Ne deriva una diversa regolamentazione, sicché nel processo penale l'unica condizione richiesta per l'accesso al beneficio in esame, da parte dell'indagato e dall'imputato, è quella reddituale (il mancato superamento della soglia di reddito individuata normativamente), mentre nei processi di altra natura è necessario anche un previo vaglio in ordine alla non manifesta infondatezza della difesa. ( Precedente: S. 47/2020 - mass. 42301 ).

Massima n. 45136

In materia processuale il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti, con il limite della manifesta irragionevolezza. ( Precedenti: S. 203/2022; S. 143/2022 - mass. 44998; S. 13/2022 - mass. 44479; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 80/2020 - mass. 42556 ). Il principio di ragionevolezza è leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità intra legem , intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. ( Precedenti: S. 125/2022 - mass. 44899; S. 195/2019; S. 6/2019 - mass. 42180 ).

Massima n. 45137

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, sotto il profilo dell'intrinseca irrazionalità, e 24, secondo e terzo comma, Cost., l'art. 76, comma 4- bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui ricomprende la condanna in via definitiva per il reato di cessione di sostanze stupefacenti «di lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, tra quelle per le quali vige la presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze contrasta, per incoerenza rispetto allo scopo perseguito, con l'art. 3 Cost., dal momento che rispetto al duplice presupposto della norma - la particolare "redditività" del catalogo di reati per i quali la presunzione vige e la maggiore possibilità di occultamento dei profitti - i fatti di "piccolo spaccio", quand'anche aggravati ai sensi dell'art. 80 t.u. stupefacenti, si caratterizzano per un'offensività contenuta che non lascia ragionevolmente presumere il superamento dei limiti di reddito da parte del reo. La presunzione in esame - divenuta relativa a seguito della sentenza n. 139 del 2010 - viola anche il diritto fondamentale di azione e di difesa in giudizio, rendendo più gravoso l'onere probatorio posto a carico del richiedente per essere ammesso al beneficio. ( Precedenti: S. 139/2010 - mass. 34603; S. 144/1992 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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