Corte costituzionale

Sentenza n. 214/2022

Corte cost., sent. 20 ottobre 2022, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
214/2022
Data di deposito
20 ottobre 2022
Data di decisione
13 settembre 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:214

Norme oggetto del giudizio

  • art. 43, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 170, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 45065

La determinazione della base retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, chiamato a compiere una congrua valutazione che contemperi le esigenze di vita dei lavoratori, che ne sono beneficiari, e le disponibilità finanziarie, senza valicare il limite della garanzia delle esigenze minime di protezione della persona. ( Precedenti: S. 259/2017 - mass. 40562; S 531/1988 - mass. 9252 ). Compete al legislatore, nel preminente rispetto dei diritti fondamentali, la razionalizzazione dei sistemi previdenziali, operazione quest'ultima che postula valutazioni e bilanciamenti di interessi contrapposti. ( Precedente: S. 202/2008 - mass. 32552 ).

Massima n. 45066

Sono dichiarate inammissibili, per la richiesta di intervento implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, che disciplinano il trattamento previdenziale del personale diplomatico assegnato all'estero al momento del collocamento a riposo e, in particolare, la valutazione dell'indennità di posizione ai fini pensionistici, nella specie computata nella misura minima. Le censure vertono sulla determinazione della base pensionabile, che si interseca con la disciplina delle singole componenti della retribuzione, come l'indennità di servizio all'estero, e si iscrive in un quadro devoluto alla contrattazione collettiva. Il superamento delle incongruenze indicate dal rimettente postula un complessivo intervento di armonizzazione, destinato a incidere sia sulla peculiare disciplina retributiva applicabile al personale diplomatico, sia sulla connessa normativa previdenziale, nella ineludibile considerazione dell'unitarietà della carriera diplomatica, della specificità dei ruoli di volta in volta ricoperti nelle diverse sedi dell'amministrazione, della particolarità degli emolumenti corrisposti a chi presti servizio all'estero e in parte valorizzati anche ai fini previdenziali. Si profilano in tal modo soluzioni radicalmente alternative, che non consentono di indirizzare l'intervento correttivo richiesto né di collocarlo entro un perimetro definito, segnato da grandezze già presenti nel sistema normativo e da punti di riferimento univoci. ( Precedente: S. 183/2022 - mass. 44975 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e dell'art. 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 settembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente e Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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