Corte costituzionale

Sentenza n. 213/2022

Corte cost., sent. 18 ottobre 2022, n. 213

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
213/2022
Data di deposito
18 ottobre 2022
Data di decisione
14 settembre 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:213

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 3, legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2008
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Liguria n. 16 del 11 maggio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 45084

Sono dichiarate inammissibili, per carente ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. - dell'art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 2 del 2008, come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2009, che prevede, per le residenze turistico-alberghiere (RTA), il divieto di mutamento della destinazione d'uso in residenziale. Il rimettente non dà conto della complessa vicenda normativa che ha riguardato le RTA, e cioè: sia l'avvenuta abrogazione dell'intera legge reg. Liguria n. 2 del 2008 ad opera dell'art. 72, comma 1, della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, sia la riproduzione nell'art. 7, comma 3, di questa seconda legge del contenuto della medesima norma censurata, sia, infine la previsione, contenuta all'art. 70 della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, che espressamente stabilisce la permanente operatività per le RTA dei vincoli imposti in base alla normativa abrogata. Tale carenza non consente di giungere a conclusioni precise sull'effettiva applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata, apoditticamente postulata dal rimettente nonostante la vicenda abrogativa che l'ha interessata. ( Precedenti: S. 193/2022; S. 182/2022 - mass. 44951; S. 136/2022 - mass. 44793, 44794, 44795 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari), come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 settembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze