Corte costituzionale
Sentenza n. 210/2022
Corte cost., sent. 14 ottobre 2022, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/2022
- Data di deposito
- 14 ottobre 2022
- Data di decisione
- 14 settembre 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 61, comma 1, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 61, comma 2, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 61, comma 5, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 61, comma 17, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 6, comma 1, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 3, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 7, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 8, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 12, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 13, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 14, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 21, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- art. 8, comma 3, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
- art. 50, comma 3, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- legge n. 89 del 23 giugno 2014
Parametri
Massime
Massima n. 45078
Le Camere di commercio hanno natura "anfibia" in quanto sono, per un verso, organi di rappresentanza delle categorie mercantili e, per un altro verso, strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche. Da tale vocazione pubblicistica discende la qualifica di enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica nonché di autonomia funzionale, che entrano a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell'art. 118 Cost. ( Precedenti: S. 225/2019 - mass. 41635; S. 261/2017; S. 477/2000 - mass. 25809 )
Massima n. 45079
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 61, commi l, 2, 5 e 17, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni delle spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. L'obbligo di versamento allo Stato dei risparmi conseguiti, censurato dal Tribunale di Roma, mina gravemente la sostenibilità della gestione economico-finanziaria delle Camere di commercio - stante la loro autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla loro gestione amministrativa - e ne determina un aggravamento dei bilanci, anche in considerazione della riduzione del 50% dei diritti camerali nel medesimo arco temporale. Inoltre, tale meccanismo incide negativamente sulla piena realizzazione degli interessi tutelati dalle Camere di commercio e facenti capo ai rispettivi iscritti, e penalizza la corretta ed efficace gestione dei compiti amministrativi ad esse spettanti, con conseguente violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione.
Massima n. 45080
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 6, commi l, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni dei costi degli apparati amministrativi siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. L'obbligo di versamento allo Stato dei risparmi conseguiti, censurato dal Tribunale di Roma, mina gravemente la sostenibilità della gestione economico-finanziaria delle Camere di commercio - stante la loro autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla loro gestione amministrativa - e ne determina un aggravamento dei bilanci, anche in considerazione della riduzione del 50% dei diritti camerali nel medesimo arco temporale. Inoltre, tale meccanismo incide negativamente sulla piena realizzazione degli interessi tutelati dalle Camere di commercio e facenti capo ai rispettivi iscritti, e penalizza la corretta ed efficace gestione dei compiti amministrativi ad esse spettanti, con conseguente violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione.
Massima n. 45081
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalla riduzione della spesa per consumi intermedi siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. L'obbligo di versamento allo Stato dei risparmi conseguiti, censurato dal Tribunale di Roma, mina gravemente la sostenibilità della gestione economico-finanziaria delle Camere di commercio - stante la loro autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla loro gestione amministrativa - e ne determina un aggravamento dei bilanci, anche in considerazione della riduzione del 50% dei diritti camerali nel medesimo arco temporale. Inoltre, tale meccanismo incide negativamente sulla piena realizzazione degli interessi tutelati dalle Camere di commercio e facenti capo ai rispettivi iscritti, e penalizza la corretta ed efficace gestione dei compiti amministrativi ad esse spettanti, con conseguente violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione.
Massima n. 45082
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 50, comma 3, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalla riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. L'obbligo di versamento allo Stato dei risparmi conseguiti, censurato dal Tribunale di Roma, mina gravemente la sostenibilità della gestione economico-finanziaria delle Camere di commercio - stante la loro autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla loro gestione amministrativa - e ne determina un aggravamento dei bilanci, anche in considerazione della riduzione del 50% dei diritti camerali nel medesimo arco temporale. Inoltre, tale meccanismo incide negativamente sulla piena realizzazione degli interessi tutelati dalle Camere di commercio e facenti capo ai rispettivi iscritti, e penalizza la corretta ed efficace gestione dei compiti amministrativi ad esse spettanti, con conseguente violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, commi l, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi l, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 settembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2022.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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