Corte costituzionale

Sentenza n. 200/2022

Corte cost., sent. 28 luglio 2022, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/2022
Data di deposito
28 luglio 2022
Data di decisione
5 luglio 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 28 del 19 novembre 2021
  • art. 3, legge della Regione siciliana n. 28 del 19 novembre 2021
  • art. 9, comma 1, lett. a), legge della Regione siciliana n. 1 del 21 gennaio 2022
  • art. 1, comma 1, legge della Regione siciliana n. 28 del 19 novembre 2021
  • art. 2, legge della Regione siciliana n. 28 del 19 novembre 2021

Parametri

Massime

Massima n. 44979

Il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale. ( Precedenti: S. 227/2019; S. 26/2013 ). Lo statuto della Regione Siciliana, nell'attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie e, tra queste, a quella dell'ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. p ), ne ammette l'esercizio nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato. ( Precedente: S. 235/2020 - mass. 42571 ). Costituisce principio generale che tutte le risorse stanziate in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese ivi previste. ( Precedenti: S. 171/2021; S. 209/2017 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, che autorizza, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di tre milioni di euro per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale regionale. La norma regionale impugnata dal Governo individua la copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001, il quale riguarda le spese per le retribuzioni del personale non dirigenziale del CFR, e non prevede alcuna nuova entrata, né stabilisce alcuna riduzione di spesa permanente al fine di coprire detti oneri. Inoltre, essa non è accompagnata da una relazione tecnica che giustifichi il semplice rinvio al suddetto capitolo senza la dimostrazione delle risorse già stanziate e disponibili per i maggiori oneri).

Massima n. 44980

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021. La disposizione è meramente applicativa dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, dichiarato costituzionalmente illegittimo. ( Precedenti: S. 217/2015 - mass. 38584; S. 68/2014 - mass. 37826; S. 308/2013 - mass. 37553; S. 290/2013 - mass. 37488 ).

Massima n. 44981

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 9, comma 1, lett. a ), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, che autorizza una tantum la spesa di tre milioni di euro per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale regionale (CFR). La norma impugnata dal Governo novella - recependone tuttavia il contenuto - l'art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, già dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Massima n. 44982

La modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore . ( Precedenti: S. 238/2018 - mass. 40579; S. 185/2018 - 40287; S. 171/2018 - mass. 40145; S. 44/2018 - mass. 39910 ). (Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica, e allo statuto della Regione siciliana - dell'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, che indica l'entità delle risorse stanziate per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale regionale. La norma impugnata è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. b , della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022 e non ha trovato medio tempore applicazione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022);

4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica, e al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 6 del 2022 indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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