Corte costituzionale

Sentenza n. 197/2022

Corte cost., sent. 26 luglio 2022, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
197/2022
Data di deposito
26 luglio 2022
Data di decisione
23 giugno 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:197

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 665, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 16-octies, comma 1, lett. a), b) e c), decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017
  • legge n. 123 del 3 agosto 2017
  • art. 29, comma 1, decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019
  • legge n. 8 del 28 febbraio 2020

Parametri

Massime

Massima n. 45033

La carente illustrazione delle ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale determina la manifesta inammissibilità delle questioni. ( Precedenti: O. 156/2022 - mass. 44941; S. 160/2019 - mass. 42423; S. 105/2018 - mass. 40768 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Siracusa in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 Cost. - dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16- octies del d.l. n. 91 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020, che - nello stabilire il diritto al rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dieci per cento di quanto dovuto - prevede lo stanziamento di 160 milioni di euro, una riduzione percentuale del 50% sulle somme dovute, qualora l'ammontare delle istanze ecceda l'impegno finanziario complessivamente autorizzate e l'omissione del rimborso, in caso di esaurimento dei fondi. Il giudice a quo non ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali le somme stanziate dalla norma censurata sarebbero incapienti in rapporto alle istanze di rimborso, apprezzamento che invece assume priorità logica rispetto alle questioni sollevate, posto che i detti limiti all'integrale soddisfazione delle pretese di rimborso operano solo in caso di insufficienza delle risorse finanziarie).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», come modificato dall'art. 16-octies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), inserito, in sede di conversione, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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