Corte costituzionale
Sentenza n. 19/2022
Corte cost., sent. 25 gennaio 2022, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/2022
- Data di deposito
- 25 gennaio 2022
- Data di decisione
- 10 gennaio 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. a), n. 1, decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019
- legge n. 26 del 28 marzo 2019
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 20, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 21, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 14, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 44522
Il sindacato della Corte costituzionale sul giudizio di rilevanza della questione incidentale ha carattere "esterno". ( Precedenti: S. 183/2021 - mass. 44160; S. 44/2020 - mass. 43049; S. 128/2019 - mass. 42126 ).
Massima n. 44523
La rilevanza non coincide con l'utilità concreta - per una parte del giudizio a quo - della pronuncia di accoglimento, essendo invece sufficiente che essa eserciti un'influenza sul percorso argomentativo del rimettente. ( Precedenti: S. 202/2021- mass. 44247; S. 157/2021 - mass. 44111 ).
Massima n. 44524
L'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione. ( Precedenti: S.102/2021 - mass. 43883; S. 221/2019 - mass. 41561 ).
Massima n. 44525
Il presupposto di applicabilità della CDFUE, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, risiede nella circostanza che le norme interne censurate siano attuazione del diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51 della Carta stessa. (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto l'art. 2, comma 1, lettera a , n. 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 CDFUE. Le disposizioni evocate sono semplicemente menzionate nell'ordinanza di rimessione, senza alcun argomento aggiuntivo e, in particolare, senza che il rimettente illustri il presupposto di applicabilità della CDFUE). ( Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44244; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021- mass. 43626; S. 278/2020 ).
Massima n. 44526
Il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. ( Precedente: S. 126/2021 - mass. 44004 ). Ove si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al "sostentamento" della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall'art. 14 CEDU. ( Precedenti: S. 50/2019 - mass. 41742; S. 187/2010 - mass. 34688; S. 329/2011- mass. 35993 ). È compito della Repubblica, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, Cost., garantire, apprestando le necessarie misure, il diritto di ogni individuo alla «sopravvivenza dignitosa» e al «minimo vitale». ( Precedente: S. 137/2021 - mass. 43970 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, aventi ad oggetto l'art. 2, comma 1, lett. a , n. 1, del d.l. n. 4 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 26 del 2019, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, nella parte in cui, al fine del riconoscimento del reddito di cittadinanza, richiede agli stranieri il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il RdC - non diretto a soddisfare un bisogno primario della persona e a far fronte al suo sostentamento - si caratterizza per una spiccata finalizzazione all'inserimento lavorativo e per uno stringente meccanismo della condizionalità, differenziandosi da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda sul solo stato di bisogno. Né il raffronto fra il requisito prescritto e le finalità perseguite dalla misura conduce a risultati irragionevoli, dato che la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, il cui orizzonte temporale non è di breve periodo, considerando la durata del beneficio e il risultato perseguito). ( Precedenti: S. 7/2021 - mass. 43549; S. 122/2020 - mass. 43419 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevate, in riferimento agli artt. 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2022.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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