Corte costituzionale

Sentenza n. 16/2022

Corte cost., sent. 21 gennaio 2022, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/2022
Data di deposito
21 gennaio 2022
Data di decisione
16 dicembre 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:16

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 44520

Le norme sulla incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione - ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto - scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda . ( Precedenti S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211, S. 153/2012 - mass. 36413, S. 177/2010 - mass. 34664; S. 400/2008 - mass. 33001; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 155/1996 - mass. 22416; S. 131/1996 - mass. 22334; S. 455/1994 - mass. 21189 ). (Nella specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il GIP, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal PM in conformità ai rilievi del giudice stesso).

Massima n. 44521

Per giudizio deve intendersi ogni processo che in base a un esame delle prove pervenga a una decisione di merito. La nozione comprende, pertanto, non soltanto il giudizio dibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'udienza preliminare e talora l'incidente di esecuzione, nonché il decreto penale di condanna. ( S. 7/2022; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 346/1997 - mass. 23552; S. 155/1996 - mass. 22416; S. 131/1996 - mass. 22334, S. 453/1994 - mass. 21184, S. 439/1993 - mass. 20085, S. 261/1992 - mass. 18404; S. 186/1992 - mass. 18201; S. 124/1992- mass. 18173; S. 401/1991 - mass. 17616; O. 151/2004 - mass. 28472 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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