Corte costituzionale
Sentenza n. 16/2022
Corte cost., sent. 21 gennaio 2022, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/2022
- Data di deposito
- 21 gennaio 2022
- Data di decisione
- 16 dicembre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:16
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 44520
Le norme sulla incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione - ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto - scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda . ( Precedenti S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211, S. 153/2012 - mass. 36413, S. 177/2010 - mass. 34664; S. 400/2008 - mass. 33001; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 155/1996 - mass. 22416; S. 131/1996 - mass. 22334; S. 455/1994 - mass. 21189 ). (Nella specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il GIP, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal PM in conformità ai rilievi del giudice stesso).
Massima n. 44521
Per giudizio deve intendersi ogni processo che in base a un esame delle prove pervenga a una decisione di merito. La nozione comprende, pertanto, non soltanto il giudizio dibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'udienza preliminare e talora l'incidente di esecuzione, nonché il decreto penale di condanna. ( S. 7/2022; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 346/1997 - mass. 23552; S. 155/1996 - mass. 22416; S. 131/1996 - mass. 22334, S. 453/1994 - mass. 21184, S. 439/1993 - mass. 20085, S. 261/1992 - mass. 18404; S. 186/1992 - mass. 18201; S. 124/1992- mass. 18173; S. 401/1991 - mass. 17616; O. 151/2004 - mass. 28472 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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