Corte costituzionale

Sentenza n. 147/2022

Corte cost., sent. 14 giugno 2022, n. 147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
147/2022
Data di deposito
14 giugno 2022
Data di decisione
5 aprile 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:147

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 14, legge della Regione siciliana n. 9 del 12 maggio 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44999

Al vizio di omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento dell'impugnativa consegue l'inammissibilità della questione proposta. ( Precedente: S. 265/2020 - mass. 42987 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, dell'art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, che prevede la concessione di contributi, sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020, per le imprese, operanti nella Regione al 28 febbraio 2020, che assumono, non in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi, dipendenti a tempo indeterminato disoccupati. Il ricorrente, nel dedurre che la citata disposizione integri gli estremi del conferimento di un aiuto di Stato in violazione del TFUE, non prende in esame l'art. 22 della medesima legge regionale, che dispone che gli aiuti alle imprese sono concessi secondo le modalità e i limiti di cui alla disciplina eurounitaria).

Massima n. 45000

La competenza legislativa esclusiva in materia di previdenza sociale è attribuita allo Stato, allo scopo di garantire un'uniforme e perciò più efficace tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), in un ambito che vede il primario impegno degli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato (art. 38, quarto comma, Cost.). In tale materia è precluso un intervento del legislatore regionale che regoli diversamente gli obblighi contributivi del datore di lavoro e che interferisca con gli aspetti qualificanti delle tutele e della disciplina pubblicistica che le appresta. Nemmeno la competenza concorrente in materia di «previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato» demandata alla Regione Siciliana dall'art. 17, lett. f ), dello statuto della Regione Siciliana, implica che quest'ultima possa autonomamente determinare i presupposti dei rapporti previdenziali. ( Precedente: S. 336/1989 - mass. 13020 ).

Massima n. 45001

Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g ) ed o ), Cost., dell'art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, che prevede la concessione di contributi, sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020, per le imprese operanti nella Regione al 28 febbraio 2020 che assumono, non in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi, dipendenti a tempo indeterminato disoccupati. La disposizione impugnata, adottata in via temporanea per far fronte a una situazione di crisi, non esonera dall'assolvimento degli oneri contributivi - depauperando per il relativo ammontare gli introiti dell'ente di spettanza - ma pone questi ultimi a carico della Regione, come confermato alla stregua dell'interpretazione sistematica della disposizione e dai lavori preparatori. ( Precedenti: S. 143/2020 - mass. 43406; S. 107/2018; S. 127/2017 - mass. 41585; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 32/2012 - mass. 36099 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 14, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2020-2022), promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) e o), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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