Corte costituzionale
Sentenza n. 146/2022
Corte cost., sent. 14 giugno 2022, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/2022
- Data di deposito
- 14 giugno 2022
- Data di decisione
- 27 aprile 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:146
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 44843
Il diritto di difesa presidiato dall'art. 24 Cost. costituisce principio supremo dell'ordinamento costituzionale. ( Precedenti: S. 18/2022 - mass. 44599; S. 238/2014 - mass. 38136; S. 232/1989; S. 18/1982 - mass. 9566, mass. 9568 ).
Massima n. 44844
L'istituto della messa alla prova è uno strumento di definizione alternativa del procedimento, che si inquadra a buon diritto tra i riti alternativi; al contempo, esso disegna un percorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo e alla pena, ma con innegabili connotazioni sanzionatorie, che conduce, in caso di esito positivo, all'estinzione del reato. ( Precedenti: S. 14/2020 - mass. 41577; S. 91/2018 - mass. 40073; S. 68/2019 - mass. 42115; S. 240/2015 - mass. 38624 ).
Massima n. 44845
Poiché la scelta del rito deve poter essere effettuata dall'imputato con piena consapevolezza delle conseguenze che ne derivano sul piano sanzionatorio in relazione ai reati contestati dal pubblico ministero, ragioni di tutela del suo diritto di difesa e del principio di eguaglianza impongono che, di fronte a un mutamento dell'imputazione, sia sempre consentito all'imputato rivalutare la propria scelta alla luce delle nuove contestazioni. ( Precedenti: S. 14/2020 - mass. 41577; S. 82/2019 - mass. 41241; S. 141/2018 - mass. 40182; S. 206/2017 - mass. 41470; S. 139/2015 - mass. 38466; S. 273/2014 - mass. 38198; S. 184/2014 - mass. 38050; S. 333/2009 - mass. 34188; S. 265/1994 - mass. 20737, mass. 20738 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli. I principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in ordine al diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi in caso di modifica dell'imputazione impongono di eliminare la residua preclusione censurata dal Tribunale di Palermo, riconoscendo all'imputato, anche nel caso di contestazione di reati connessi, la facoltà di chiedere la messa alla prova, già estesa all'ipotesi - del tutto analoga - di contestazione di un fatto diverso. A tale conclusione non è di ostacolo il disposto dell'art. 168- bis , quarto comma, cod. pen., che non esclude la concedibilità della sospensione quando sia contestato più di un reato e, come nella specie, il rito sia astrattamente applicabile a ciascuno di essi; poiché tuttavia l'accentuata vocazione risocializzante dell'istituto in esame si oppone alla possibilità di una messa alla prova "parziale", diversamente da quanto consentito per l'abbreviato, l'imputato sarà tenuto a scegliere se chiedere la sospensione, oppure proseguire il processo nelle forme ordinarie, rispetto a tutti i reati in concorso, compresi quelli oggetto dell'imputazione originaria. Precedenti: S. 14/2020 - mass. 41577; S. 237/2012 - mass. 36663, mass. 36664 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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