Corte costituzionale

Sentenza n. 111/2022

Corte cost., sent. 9 maggio 2022, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/2022
Data di deposito
9 maggio 2022
Data di decisione
5 aprile 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:111

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 44766

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale introdotta da un'ordinanza di rimessione che motiva la propria esigenza di doversi uniformare all'interpretazione oramai radicata nella giurisprudenza di legittimità, qualificabile come diritto vivente, e ne richiede, proprio su tale presupposto, la verifica di conformità ai parametri costituzionali. In tal caso, infatti, l'onere per la Sezione semplice di nuova rimessione alle Sezioni unite, allorché non intenda condividere il principio di diritto dalle medesime enunciato, non è affatto preclusivo della facoltà di promuovere direttamente questione di legittimità costituzionale in ordine alle disposizioni come interpretate appunto dalle Sezioni unite. ( Precedenti: S. 13/2022 - mass. 44481; S. 33/2021 - mass. 43634; S. 29/2019 - mass. 42314; S. 39/2018 - mass. 39887; S. 122/2017 - mass. 40041; S. 200/2016 - mass. 39029; S. 126/2015 - mass. 38451; S. 242/2014 - mass. 38145).

Massima n. 44767

La nozione di "ragionevole" durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento delicato tra i molteplici - e tra loro confliggenti - interessi pubblici e privati coinvolti, in maniera da coniugare l'obiettivo di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza, pur essenziale, di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., può essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali, determinato da una specifica disciplina, non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli, quindi, privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa. ( Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43105; S. 124/2019 - mass. 42637; S. 12/2016 - mass. 38706; S. 159/2014 - mass. 37990 ). La ragionevole durata è un connotato identitario della giustizia del processo. ( Precedente: S. 74/2022 - mass. 44756). Il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato dall'art. 111 Cost.; una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non "giusto", perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. ( Precedente: S. 317/2009 - mass. 34149 ). Nel processo penale è essenziale il contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato, nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione. ( Precedenti: S. 91/1992; S. 249/1989 - mass. 13973 ).

Massima n. 44768

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, per regola giurisprudenziale assunta a diritto vivente comporta che nel giudizio di appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. Le questioni concernenti le nullità processuali assolute e insanabili, ad avviso delle Sezioni unite penali, possono, dunque, assumere carattere pregiudiziale rispetto alla causa estintiva solo allorché questa non emerga ictu oculi dalla mera ricognizione allo stato degli atti, ma presupponga un accertamento di fatto. In tal modo, il bilanciamento tra l'interesse dell'imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza predibattimentale d'appello, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimità non condivisa dal rimettente, non appare rispettoso dei parametri indicati, stando all'elaborazione costituzionale del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio. La sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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