Corte costituzionale
Sentenza n. 108/2022
Corte cost., sent. 5 maggio 2022, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/2022
- Data di deposito
- 5 maggio 2022
- Data di decisione
- 5 aprile 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 17 del 21 luglio 2021
- art. 2, comma 1, bis, legge della Regione siciliana n. 32 del 16 dicembre 2020
Parametri
Massime
Massima n. 44811
Il Piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM) svolge un'essenziale funzione non solo di regolamentazione della concorrenza e della gestione economica del litorale marino, ma anche di tutela dell'ambiente e del paesaggio, garantendone tra l'altro la fruizione comune anche al di fuori degli stabilimenti balneari, attraverso la destinazione di una quota di spiaggia libera. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 9 Cost., l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2021, che modifica il comma 1- bis dell'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 32 del 2020, prevedendo che per il rilascio di nuove concessioni sul demanio marittimo non sia prevista la coerenza con le previsioni del Piano di utilizzo del demanio marittimo per le istanze già protocollate alla data di entrata in vigore della legge stessa. La disposizione impugnata dal Governo assicura esclusivamente la salvaguardia degli interessi degli aspiranti alle nuove concessioni, sacrificando, oltre i limiti consentiti dal principio di ragionevolezza, gli interessi di cui all'art. 9 Cost., in funzione dei quali la legislazione regionale impone ai Comuni l'obbligo di dotarsi del PUDM. Essa, infatti, elimina un incentivo ad avviare il procedimento di approvazione dei detti PUDM, determinando un abbassamento del livello di tutela dell'ambiente e del paesaggio nei Comuni costieri e sovverte, inoltre, il senso della disciplina regionale in materia, disponendo, con effetto retroattivo, la possibilità di rilasciare concessioni di durata ordinaria anche nei Comuni sprovvisti di PUDM, provvisorio o definitivo, sulla base di istanze che non avrebbero potuto essere accolte al tempo della loro presentazione e rispetto alle quali non si pongono ragioni di tutela dell'affidamento degli interessati né esigenze di rimuovere asserite disparità di trattamento).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 17 (Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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