Corte costituzionale

Sentenza n. 108/2022

Corte cost., sent. 5 maggio 2022, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/2022
Data di deposito
5 maggio 2022
Data di decisione
5 aprile 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione siciliana n. 17 del 21 luglio 2021
  • art. 2, comma 1, bis, legge della Regione siciliana n. 32 del 16 dicembre 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44811

Il Piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM) svolge un'essenziale funzione non solo di regolamentazione della concorrenza e della gestione economica del litorale marino, ma anche di tutela dell'ambiente e del paesaggio, garantendone tra l'altro la fruizione comune anche al di fuori degli stabilimenti balneari, attraverso la destinazione di una quota di spiaggia libera. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 9 Cost., l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2021, che modifica il comma 1- bis dell'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 32 del 2020, prevedendo che per il rilascio di nuove concessioni sul demanio marittimo non sia prevista la coerenza con le previsioni del Piano di utilizzo del demanio marittimo per le istanze già protocollate alla data di entrata in vigore della legge stessa. La disposizione impugnata dal Governo assicura esclusivamente la salvaguardia degli interessi degli aspiranti alle nuove concessioni, sacrificando, oltre i limiti consentiti dal principio di ragionevolezza, gli interessi di cui all'art. 9 Cost., in funzione dei quali la legislazione regionale impone ai Comuni l'obbligo di dotarsi del PUDM. Essa, infatti, elimina un incentivo ad avviare il procedimento di approvazione dei detti PUDM, determinando un abbassamento del livello di tutela dell'ambiente e del paesaggio nei Comuni costieri e sovverte, inoltre, il senso della disciplina regionale in materia, disponendo, con effetto retroattivo, la possibilità di rilasciare concessioni di durata ordinaria anche nei Comuni sprovvisti di PUDM, provvisorio o definitivo, sulla base di istanze che non avrebbero potuto essere accolte al tempo della loro presentazione e rispetto alle quali non si pongono ragioni di tutela dell'affidamento degli interessati né esigenze di rimuovere asserite disparità di trattamento).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 17 (Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze