Corte costituzionale

Sentenza n. 106/2022

Corte cost., sent. 28 aprile 2022, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
106/2022
Data di deposito
28 aprile 2022
Data di decisione
8 marzo 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:106

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione Abruzzo n. 10 del 18 maggio 2021
  • art. 21, legge della Regione Abruzzo n. 10 del 18 maggio 2021

Parametri

Massime

Massima n. 44809

La disciplina di protezione del paesaggio rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., avendo il bene ambientale una struttura complessa che comprende non solo la tutela di interessi fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere un certo ambito territoriale. ( Precedente: S. 66/2018 - mass. 40777 ). A fondamento della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., si pongono esigenze di uguaglianza, poiché la natura unitaria e il valore primario e assoluto del bene paesaggio ne impongono una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. Tale esigenza sarebbe vanificata dall'intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata l'irrilevanza paesaggistica di determinate opere, sostituendosi all'apprezzamento che compete alla legislazione statale; in ragione della competenza esclusiva dello Stato in materia paesaggistica, infatti, le eccezioni all'obbligo di autorizzazione paesaggistica devono essere espressamente stabilite dalla norma statale, anche regolamentare. ( Precedente: S. 246/2017 - mass. 41651 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s , l'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2021, nella parte in cui esclude, per gli impianti di smaltimento di rifiuti autorizzati, ad eccezione di quelli assoggettabili alla VIA, l'autorizzazione paesaggistica per modifiche non sostanziali. La norma impugnata dal Governo può riferirsi anche a interventi soggetti al parere paesaggistico, non ricompresi nei casi di esonero di cui all'art. 149 cod. beni culturali e all'Allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017. Né rileva il riferimento ai soli impianti autorizzati con esclusione di assoggettabilità a VIA, stante la diversa funzione della VIA e dell'autorizzazione paesaggistica e l'autonomia dei due procedimenti).

Massima n. 44810

Il rapporto convenzionale dei medici, rientrante nell'ambito della c.d. parasubordinazione, va ricondotto alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale; ne consegue la preclusione, per il legislatore regionale, di intervenire nella disciplina della materia e di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto in convenzionamento, richiedendo il rapporto dei medici in convenzione una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale, così come è previsto per il lavoro pubblico contrattualizzato. ( Precedenti: S. 5/2020 - mass. 42249; S. 157/2019 - mass. 41750; S. 186/2016 - mass. 39017 ). I requisiti di professionalità del personale medico prescritti dalla legge statale integrano principi fondamentali in materia di tutela della salute, poiché la competenza e la professionalità del personale sanitario sono idonee ad incidere sulla qualità e sull'adeguatezza delle prestazioni erogate e, quindi, sulla salute dei cittadini. Queste, pertanto, vanno garantite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, senza possibilità di deroga da parte della legislazione regionale di dettaglio nell'esercizio della propria competenza concorrente. ( Precedenti: S. 9/2022 - mass. 44496, S. 179/2021 - mass. 44121 e n. 38 del 2020 - mass. 41476 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l , e terzo, Cost., l'art. 21 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2021, che prevede che le ASL possono assegnare incarichi di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato ai medici convenzionati a tempo determinato da almeno tre anni presso la stessa ASL. La disposizione impugnata dal Governo invade la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile in quanto, attribuendo alla ASL la detta facoltà in presenza di un requisito di accesso - l'anzianità triennale nel rapporto provvisorio - non contemplato dalla contrattazione collettiva, incide sulla disciplina del rapporto di convenzionamento dei medici con il Servizio sanitario nazionale, regolato dall'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Inoltre la disposizione, nell'imporre il solo citato requisito, si pone in contrasto con la disciplina degli accordi collettivi, che impongono, per l'assegnazione dei detti incarichi, il possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale e dell'attestato di idoneità all'esercizio della detta attività. Essa, infine, contrasta anche con requisiti di professionalità del personale medico prescritti dalla legge statale, i quali integrano principi fondamentali in materia di tutela della salute). ( Precedenti: S. 36/2021 - mass. 43637 )

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 18 maggio 2021, n. 10, recante «Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni», nella parte in cui esclude l'autorizzazione paesaggistica per le modifiche non sostanziali;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2021.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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