Corte costituzionale
Sentenza n. 105/2022
Corte cost., sent. 22 aprile 2022, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/2022
- Data di deposito
- 22 aprile 2022
- Data di decisione
- 9 marzo 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 586-bis, comma 7, codice penale
- art. 2, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 21 del 1° marzo 2018
- art. 7, comma 1, lettera n), decreto legislativo n. 21 del 1° marzo 2018
- art. 9, comma 7, bis, legge n. 376 del 14 dicembre 2000
Parametri
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 44725
Il principio di irretroattività della legge penale di sfavore determina in via generale l'inammissibilità di questioni volte a creare nuove norme penali, a estenderne l'ambito applicativo a casi non previsti (o non più previsti) dal legislatore, ovvero ad aggravare le conseguenze sanzionatorie o la complessiva disciplina del reato. ( Precedenti: S. 161/2004 - mass. 28492 ; S. 49/2002 - mass. 26789 ; S. 394/2006 - mass. 30839; S. 330/1996 - mass. 22883 ; S. 71/1983 - mass. 9708 ; O. 65/2008 - mass. 32209 ; O. 164/2007 - mass. 31286 ; O. 285/2012 - mass. 36770 ; O. 204/2009 - mass. 33556 ; O. 66/2009 - mass. 33231 ; O. 5/2009 - mass. 33112 ). Se, in linea di principio, sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che concernano disposizioni abrogative di una previgente incriminazione, e che mirino al ripristino nell'ordinamento della norma incriminatrice abrogata, dal momento che a tale ripristino osta, di regola, il principio consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost., che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante, tuttavia tali principi non sono senza eccezioni. In particolare, deve escludersi che il principio della riserva di legge in materia penale precluda il sindacato di legittimità costituzionale in ordine alla denunciata violazione dell'art. 76 Cost., per l'uso scorretto del potere legislativo da parte del Governo che abbia abrogato, anche parzialmente, mediante decreto legislativo una disposizione penale, senza a ciò essere autorizzato dalla legge delega. È infatti proprio il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. a rimettere al legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, di talché tale principio è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. Se infatti si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo anche nel caso di violazione dell'art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti. ( Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 189/2019 - mass. 42791; S. 37/2019 - mass. 41546; S. 236/2018 - mass. 40571; S. 143/2018 - mass. 40184; S. 5/2014 - mass. 37591; S. 57/2009 - mass. 33206; O. 413/2008 - mass. 33040; O. 175/2001 - mass. 26275 ).
Massima n. 44726
La delega per il riordino o per il riassetto normativo - come, nel caso di specie, il trasferimento, all'interno del codice penale, della figura criminosa del reato di commercio illecito di sostanze dopanti, in omaggio al principio della "riserva di codice" contenuto nell'art. 1, comma 85, lett. q ), della legge n. 103 del 2017,- concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante, sicché va delimitato in limiti rigorosi l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, da intendersi in ogni caso come strettamente orientati e funzionali alle finalità esplicitate dalla legge di delega. (Precedenti: S. 231/2021 - mass. 44276; S. 142/2020 - mass. 43518; S. 61/2020 - mass. 41958; S. 170/2019 - mass. 40717; S. 198/2018 - mass. 41489; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 94/2014 - mass. 37869; S. 73/2014 - mass. 37833; S. 162/2012 - mass. 36437; S. 80/2012, S. 293/2010 - mass. 34955; S. 230/2010 - mass. 34783). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 586- bis , settimo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d , del d.lgs. n. 21 del 2018, n. 21, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. terza penale, e dal Giudice monocratico del Tribunale di Busto Arsizio, nel compiere l'operazione di "riassetto normativo" nel settore del doping, non realizza un'operazione di mera trasposizione nel codice penale delle figure criminose già esistenti - come richiesto dal criterio di delega contenuto nell'art. 1, comma 85, lett. q , della legge n. 103 del 2017 -, ma arricchisce la descrizione della fattispecie del reato di commercio illecito di sostanze dopanti. In tal modo la fattispecie penale si è sensibilmente ridotta, alterando significativamente la sua struttura e deviando il baricentro del bene giuridico protetto, passato dalla salute, individuale e collettiva, delle persone alla correttezza delle competizioni agonistiche. Quanto agli effetti sui singoli imputati dei giudizi penali principali, le cui condotte sono precedenti all'entrata in vigore della disposizione costituzionalmente illegittima, competerà ai giudici rimettenti valutare le conseguenze applicative che potranno derivare dalla pronuncia di accoglimento, tenendo conto della costante giurisprudenza di questa Corte. Il principio di legalità, infine, comporta che rimane la necessità, per l'integrazione della fattispecie penale in esame, del dolo specifico per le condotte poste in essere tra il 6 aprile 2018, data di entrata in vigore della disposizione censurata, e la data di pubblicazione sulla G.U. della sentenza di questa Corte, dichiarativa della sua illegittimità costituzionale).
Massima n. 44727
Dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», l'art. 586- bis , settimo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d , del d.lgs. n. 21 del 2018, n. 21, che punisce il reato di commercio di sostanze dopanti, non è possibile dichiarare costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 7, comma 1, lett. n ), del d.lgs. n. 21 del 2018, che ha abrogato il comma 7- bis dell'art. 9 della legge n. 376 del 2000, il quale comminava la medesima pena al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio. Manca infatti un rapporto di chiara consequenzialità con la decisione assunta. ( Precedenti: S. 49/2018 - mass. 39976; S. 266/2013 - mass. 37439 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 586-bis, settimo comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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