Corte costituzionale

Sentenza n. 101/2022

Corte cost., sent. 21 aprile 2022, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/2022
Data di deposito
21 aprile 2022
Data di decisione
9 marzo 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:101

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995
  • art. 24, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 25, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 26, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 27, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 28, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 29, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 30, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 31, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 32, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 33, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 34, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 35, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 36, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 37, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 38, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 39, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 40, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 2741, codice civile
  • art. 2745, codice civile
  • art. 3, Costituzione

Massime

Massima n. 44888

Il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. "ecotassa"), introdotto dall'art. 3, commi 24-40, della legge n. 549 del 1995, è un'imposta regionale propria derivata con finalità ambientale, in quanto mira a correggere, tassandole, le esternalità negative date dall'incidenza ambientale ritenuta indesiderabile (discariche e rifiuti ivi sversati). La finalità extrafiscale della tutela dell'ambiente si collega al principio comunitario "chi inquina paga", quale criterio di equa allocazione dei costi esterni dell'inquinamento. ( Precedenti: S. 52/2022; S. 82/2021 ). L'accisa di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995, a differenza della c.d. ecotassa, è un'imposta indiretta sulla produzione, il cui gettito è riservato allo Stato. ( Precedente: S 115/2010 - mass. 34491 ).

Massima n. 44889

Le cause legittime di prelazione costituiscono eccezioni alla regola generale, enunciata dall'art. 2741 cod. civ., per la quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, accordando preferenza a quei crediti che, in ragione della causa o delle qualità del titolare, esigano una tutela particolare. L'efficienza di un sistema siffatto è garantita dall'equilibrio tra la regola della parità dei creditori e l'eccezione del regime preferenziale, giacché l'indiscriminata proliferazione dei privilegi potrebbe vanificare la stessa funzionalità del trattamento privilegiato. A presidio di tale meccanismo è posto il principio di legalità, in forza del quale solo la legge può incidere, in base ad una nuova valutazione assiologica, sull'ordine di valori espresso dalla regola della par condicio creditorum , selezionando le cause del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresentino la ragione giustificatrice della creazione di nuovi privilegi. ( Precedente: S. 326/1983 ).

Massima n. 44890

A differenza del credito fiscale, che rinviene la propria causa in una prestazione patrimoniale posta dall'ordinamento a carico di un soggetto in base ad uno specifico indice di capacità contributiva e destinata a sovvenire a pubbliche spese, quello per rivalsa trova titolo nel potere accordato, a determinate condizioni, dalla legge al soggetto obbligato all'assolvimento del tributo di recuperarne l'onere economico. ( Precedenti: S. 167/2018 - mass. 40114; S. 89/2018 - mass. 40740; S. 269/2017 - mass. 41949; S. 236/2017 - mass. 42144 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per richiesta di intervento additivo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Livorno in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2752, terzo comma, cod. civ., che non munisce di privilegio generale mobiliare il credito per rivalsa spettante, ai sensi dell'art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995, al gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti - che abbia versato il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, c.d. "ecotassa" - nei confronti del soggetto che ha effettuato il conferimento. La norma censurata non determina una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto la rivalsa connessa al versamento dell'ecotassa da un lato non è inscrivibile nel genus dei «crediti per le imposte, tasse e tributi» degli enti territoriali di cui all'art. 2752, terzo comma, cod. civ.; dall'altro, non è assimilabile a quella accordata dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 al soggetto obbligato per le accise, assunto a tertium comparationis . Nel ribadire che spetta soltanto al legislatore elevare la causa di un credito a ragione giustificatrice dell'istituzione di un nuovo privilegio va, nondimeno, rilevata l'opportunità di una revisione organica della materia in esame, allo scopo di verificare la congruenza tra i caratteri morfologici e funzionali assegnati alle singole figure di rivalsa e le forme di tutela poste a garanzia del loro efficiente esercizio). ( Precedenti: S. 1/2020 - mass. 41780; S. 113/2004 - mass. 28423; S. 1/1998 - mass. 23678; S. 37/1997 - mass. 23116; S. 40/1996 - mass. 22177; S. 11/1995 - mass. 21247; S. 2/1995 - mass. 21237; S. 84/1992 - mass. 17930; S. 26/1982 - mass. 9317 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2752, terzo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Livorno, in composizione collegiale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2022.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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