Corte costituzionale
Sentenza n. 1/2022
Corte cost., sent. 4 gennaio 2022, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/2022
- Data di deposito
- 4 gennaio 2022
- Data di decisione
- 11 novembre 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-ter, comma 3, decreto-legge n. 255 del 3 luglio 2001
- legge n. 333 del 20 agosto 2001
Parametri
Massime
Massima n. 44456
Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento ablativo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dal Tribunale di Trapani, in funzione di giudice del lavoro - dell'art. 4- ter , comma 3, del d.l. n. 255 del 2001, conv., con modif., nella legge n. 333 del 2001, che dispone che la distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici operi ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile. Tale criterio discretivo esibisce una chiara corrispondenza con l'omologa differenziazione operata dal legislatore nel prevedere distinte istituzioni educative per convittori e convittrici, essendo la distinzione tra educatori ed educatrici speculare e funzionale alla separazione tra questi ultimi. L'ablazione richiesta genererebbe, pertanto, disarmonie nel sistema complessivamente considerato dal legislatore, spettando alla discrezionalità di quest'ultimo la verifica della perdurante rispondenza della finalità presidiata dalla disposizione censurata agli orientamenti e ai valori radicati nella coscienza sociale, attraverso una rivalutazione delle ragioni che sorreggono la distinta configurazione delle istituzioni convittuali per allieve e per allievi. ( Precedente: S. 84/2016 - mass. 38831 )
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trapani, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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