Corte costituzionale
Ordinanza n. 226/2022
Corte cost., ord. 8 novembre 2022, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 226/2022
- Data di deposito
- 8 novembre 2022
- Data di decisione
- 19 ottobre 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:226
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45148
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede che, nel determinare l'ammontare della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva di durata sino a sei mesi, il giudice individui il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato in quello di cui all'art. 459, comma 1- bis , cod. proc. pen. (75 euro) ovvero possa fare applicazione dei meccanismi di adeguamento di cui all'art. 133- bis cod. pen. in luogo di quello di cui all'art. 135 del medesimo codice (250 euro). La sentenza n. 28 del 2022 ha già dichiarato, in senso conforme al petitum del rimettente, l'illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata, ora peraltro integralmente sostituita dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha previsto una disciplina del tasso di ragguaglio ancora più favorevole. ( Precedenti: O. 206/2022 - mass. 45101; O. 204/2022 - mass. 45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 116/2022 - mass. 44763; O. 102/2022 - mass. 44906; S. 28/2022 - mass. 44623; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 93/2021 - mass. 43872 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Piacenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 novembre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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