Corte costituzionale
Ordinanza n. 215/2022
Corte cost., ord. 20 ottobre 2022, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 215/2022
- Data di deposito
- 20 ottobre 2022
- Data di decisione
- 5 ottobre 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 4, ter, legge n. 374 del 21 novembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 45100
Non è conferente l'evocazione del principio enunciato nell'art. 36 Cost. con riguardo all'attività prestata dai giudici onorari di pace. ( Precedente: S. 70/1971 - mass. 5524 ). Il principio di buon andamento di cui all'art. 97, secondo comma, Cost., pur essendo riferibile agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo; mentre tale principio è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale. ( Precedenti: S. 80/2020 - mass. 42556; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 14/2019 - mass. 42466; S. 91/2018 - mass. 40075; S. 44/2016 - mass. 38760 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per evocazione di parametri inconferenti, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice onorario di pace di Catanzaro, in riferimento agli artt. 36 e 97, secondo comma, Cost. - dell'art. 11, comma 4- ter , della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui stabilisce che il compenso spettante al giudice di pace non può superare la somma di euro 72.000 lordi annui. Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale e il giudice a quo , astenendosi da qualsiasi confronto con le norme applicabili ratione temporis , non fornisce alcuna reale motivazione sulle ragioni per le quali il compenso spettante ai giudici onorari di pace debba essere considerato come avente carattere retributivo, anziché indennitario. ( Precedenti: S. 41/2021 - mass. 43661; S. 267/2020 - mass. 43084 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), sollevate, in riferimento agli artt. 36 e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice onorario di pace di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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