Corte costituzionale
Ordinanza n. 204/2022
Corte cost., ord. 1° settembre 2022, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 204/2022
- Data di deposito
- 1° settembre 2022
- Data di decisione
- 6 luglio 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 8, decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020
- legge n. 21 del 26 febbraio 2021
- art. 117, comma 4, decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
- legge n. 77 del 17 luglio 2020
Parametri
Massime
Massima n. 45076
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Cosenza e di Napoli, entrambi in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - dell'art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la proroga della sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. La sentenza n. 236 del 2021 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente. ( Precedenti: S. 236/2021 - mass. 44376; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 93/2021 - mass. 43872; O. 125/2020 - mass. 42579; O. 105/2020 - mass. 43436; O. 71/2017 - mass. 39403 ).
Massima n. 45077
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Cosenza e di Napoli, entrambi in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020. I rimettenti non portano argomenti nuovi rispetto a quelli giudicati non fondati dalla sentenza n. 236 del 2021. ( Precedenti: S. 236/2021 - mass. 44374; O. 172/2022 - mass. 45007; O. 82/2022 - mass. 44660, O. 224/2021 - mass. 44398, O. 214/2021 - mass. 44330, O. 165/2021 - mass. 44119; O. 111/2021 - mass. 43877, O. 204/2020 - mass. 42950, O. 93/2020 - mass. 43421; O. 81/2020 - mass. 42576 ).
Massima n. 45083
La sola stretta pregiudizialità consente alla Corte costituzionale di sollevare innanzi a sé una questione incidentale su una norma diversa da quella indicata dal rimettente. ( Precedenti: S. 230/2021 - mass. 44403; S. 218/2021 - mass. 44286; S. 203/2021 - mass. 44260; S. 49/2021 - mass. 43674 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dai Tribunali ordinari di Cosenza e di Napoli, entrambi in funzione di giudice dell'esecuzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dai Tribunali ordinari di Cosenza e di Napoli, entrambi in funzione di giudice dell'esecuzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'1 settembre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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