Corte costituzionale
Ordinanza n. 138/2022
Corte cost., ord. 3 giugno 2022, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 138/2022
- Data di deposito
- 3 giugno 2022
- Data di decisione
- 10 maggio 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:138
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 60, legge n. 92 del 28 giugno 2012
- art. 2, comma 61, legge n. 92 del 28 giugno 2012
Parametri
- art. 25, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 44939
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Venezia, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 25 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 2, commi 60 e 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni previdenziali o assistenziali, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per delitti di particolare allarme sociale (di cui al precedente comma 58). Il censurato comma 61 non si applica alla fattispecie oggetto del giudizio a quo - nel quale il condannato, destinatario della revoca dell'assegno di inabilità adottata dall'INPS, stava espiando la pena in regime di detenzione domiciliare - in quanto, per effetto della sentenza costituzionale n. 137 del 2021, la revoca delle dette prestazioni va riferita unicamente al condannato che espia la pena in carcere. Allo stesso tempo non viene in rilievo nel giudizio a quo nemmeno il censurato comma 60, che si riferisce alla diversa disciplina "a regime" della revoca delle citate prestazioni, quale sanzione accessoria applicata direttamente dal giudice con la sentenza di condanna. ( Precedente: S. 137/2021-mass. 43970 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 60 e 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevate, in riferimento agli artt. 25 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di appello di Venezia, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2022.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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