Corte costituzionale
Ordinanza n. 129/2022
Corte cost., ord. 26 maggio 2022, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 129/2022
- Data di deposito
- 26 maggio 2022
- Data di decisione
- 11 maggio 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:129
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, bis, decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015
- art. 13, comma 1, lett. a) n. 2), decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
- legge n. 132 del 1° dicembre 2018
Parametri
Massime
Massima n. 44825
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Salerno in riferimento agli artt. 2, 3 e 16 Cost. - dell'art. 4, comma 1- bis , del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a ), n. 2), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. La sentenza n. 186 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente. ( Precedenti: O. 47/2021 - mass. 43680; O. 225/2020 - mass. 42653; O. 220/2020 - mass. 42762; O. 203/2020 - mass. 42586; S. 186/2020 - mass. 43203; O. 125/2020 - mass. 42579; O. 105/2020 - mass. 43436 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, sollevate - in riferimento agli artt. 2, 3 e 16 della Costituzione - dal Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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