Corte costituzionale

Sentenza n. 91/2021

Corte cost., sent. 5 maggio 2021, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
91/2021
Data di deposito
5 maggio 2021
Data di decisione
14 aprile 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:91

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione Liguria n. 31 del 27 dicembre 2019
  • art. 6, legge della Regione Liguria n. 31 del 27 dicembre 2019
  • art. 31, comma 1, legge della Regione Liguria n. 31 del 27 dicembre 2019
  • art. 31, comma 2, legge della Regione Liguria n. 31 del 27 dicembre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43864

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione a supporto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in relazione agli artt. 19 e 23 del d.lgs. n. 165 del 2001 - degli artt. 5 e 6 della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, che sopprimono il requisito soggettivo del possesso dell'incarico dirigenziale da almeno un quinquennio ai fini della sua configurabilità quale struttura organizzativa complessa. Il ricorso non chiarisce quali siano i termini di contrasto con la normativa statale evocata che consentano di ravvisare la sussistenza della denunziata violazione di un ambito riservato allo Stato.

Massima n. 43865

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione a supporto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed l ), Cost. - dell'art. 31, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, secondo cui le procedure assunzionali del personale di società in house nell'ambito di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR) si conformano alle disposizioni del t.u. in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016). La lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza è priva di idoneo supporto argomentativo, mentre quella in materia di ordinamento civile è stata dedotta per la prima volta con la memoria integrativa, con la quale non è possibile svolgere deduzioni volte ad ampliare il thema decidendum . Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, svolgendo una motivazione che non sia meramente assertiva; il ricorso, in particolare, deve contenere una specifica indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure. Inoltre, nel prospettare un vizio in relazione a norme interposte specificamente richiamate, il ricorso deve evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 232 del 2019, n. 261 del 2017 e n. 32 del 2017 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, con la memoria integrativa è possibile soltanto prospettare argomenti a sostegno delle questioni così come sollevate nel ricorso, non anche svolgere deduzioni volte ad ampliare il thema decidendum. (Precedente citato: sentenza n. 261 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6 e 31, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze