Corte costituzionale
Sentenza n. 9/2021
Corte cost., sent. 29 gennaio 2021, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/2021
- Data di deposito
- 29 gennaio 2021
- Data di decisione
- 12 gennaio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett.d), legge della Regione Abruzzo n. 34 del 31 ottobre 2019
- art. 1, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 34 del 31 ottobre 2019
- art. 8, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 34 del 31 ottobre 2019
- art. 2, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 34 del 31 ottobre 2019
- art. 5, 4.1, legge della Regione Abruzzo n. 96 del 25 ottobre 1996
- art. 5, 4.2, legge della Regione Abruzzo n. 96 del 25 ottobre 1996
- art. 4, comma 1, lett.d), legge della Regione Abruzzo n. 34 del 31 ottobre 2019
- art. 8, comma 2, lett. c-bis), legge della Regione Abruzzo n. 96 del 25 ottobre 1996
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 14, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 18, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 2, trattato di Lisbona, 131
- art. 24, direttiva CE n. 38 del 29 aprile 2004
Massime
Massima n. 43555
È dichiarato estinto, per rinuncia parziale al ricorso accettata dalla controparte costituita, il processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. g ) e h ), Cost. - degli artt. 1, commi 1, lett. d ), e 4, e 8, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019. (Nella specie la rinuncia fa seguito a sopravvenuto mutamento del quadro normativo regionale). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 266 del 2020 e n. 241 del 2020 ).
Massima n. 43556
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 18 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona, e all'art. 14 CEDU - l'art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 4.1 dell'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 che, ai fini della verifica dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, obbliga i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea a presentare la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza. L'onere procedimentale prescritto dalla disposizione impugnata dal Governo risulta in radice irragionevole, non apparendo il requisito indicato rilevante né sotto il profilo dell'indicazione dell'effettivo bisogno di un alloggio in Italia, né come indicatore della situazione patrimoniale del richiedente. La previsione risulta altresì discriminatoria, poiché le asserite difficoltà di verifica del possesso di alloggi in Paesi extraeuropei possono riguardare anche cittadini italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, i quali invece sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa impugnata. ( Precedenti citati: sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019 ).
Massima n. 43557
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 18 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona, e all'art. 14 CEDU - dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 4.2 dell'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, secondo cui, ai fini della verifica della condizione economica del nucleo familiare richiedente l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria - devono, altresì, presentare la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale, salvo che convenzioni internazionali dispongano diversamente o le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione impugnata dal Governo deve essere interpretata in senso conforme alla Costituzione per due distinti e concorrenti profili. Innanzitutto, deve essere intesa nel senso che l'onere aggiuntivo prescritto opera solo se il richiedente ha la residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia, poiché solo in questo caso può avere una ragionevole giustificazione, in quanto diretto a dare conto di una condizione reddituale e patrimoniale che sfugge alle possibilità di controllo delle autorità italiane. Inoltre, per il secondo profilo la prevista impossibilità, per le rappresentanze diplomatiche o consolari, di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza, deve essere interpretata in modo da non far gravare sul richiedente le conseguenze del ritardo o delle difficoltà nell'acquisire la documentazione in parola. Solo assimilando all'«impossibilità di acquisire tale documentazione» anche l'estrema difficoltà di acquisirla ovvero la mancata risposta entro un termine congruo da parte delle autorità competenti, infatti, si può ritenere che al cittadino extracomunitario - al quale per regola non può essere riservato, nei rapporti con l'amministrazione, un trattamento meno favorevole di quello riservato agli altri cittadini - non sia imposto un aggravio procedimentale vessatorio.
Massima n. 43558
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24 della direttiva 2004/38/CE - l'art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, che ha inserito, dopo la lett. c ) del secondo comma dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, la lett. c-bis ), che, per l'attribuzione di punteggi al fine della formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dà rilievo all'«anzianità di residenza in Comuni della regione Abruzzo», prevedendo l'attribuzione di un punto «per ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 Punti». Il peso esorbitante assegnato al dato del radicamento territoriale, il carattere marginale del dato medesimo in relazione alle finalità del servizio di cui si tratta, e la stessa debolezza dell'indice della residenza protratta quale dimostrazione della prospettiva di stabilità, sono fonte di discriminazione di tutti coloro che - siano essi cittadini italiani, cittadini di altri Stati UE o cittadini extracomunitari - risiedono in Abruzzo da meno di dieci anni rispetto ai residenti da almeno dieci anni. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020 e n. 107 del 2018 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2020, n. 44 del 2020, n. 166 del 2018, n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 del 2013, n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34, recante «Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative», nella parte in cui ha introdotto il comma 4.1 dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019;
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 4.2 dell'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, lettera d), e 4, e 8, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g) e h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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