Corte costituzionale

Sentenza n. 78/2021

Corte cost., sent. 21 aprile 2021, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/2021
Data di deposito
21 aprile 2021
Data di decisione
23 marzo 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:78

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Calabria n. 62 del 16 dicembre 2019
  • art. 6, comma 1, legge della Regione Calabria n. 21 del 11 agosto 2010

Parametri

Massime

Massima n. 43774

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 62 del 2019, che sostituisce l'art. 6, comma 1, della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, la sopravvenuta modifica di quest'ultima norma per opera dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Calabria n. 10 del 2020 non impone di trasferire lo scrutinio sulla nuova disposizione, né di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Lo ius superveniens forma oggetto di altro e successivo ricorso presentato dal Governo, non ancora venuto in decisione, e la modifica non è satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente. ( Precedente citato: sentenza n. 36 del 2021 ).

Massima n. 43775

Sono dichiarate inammissibili, per carenza e genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. h ), e 118, terzo comma, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 62 del 2019 che, nel sostituire l'art. 6, comma 1, della legge reg. Calabria n. 21 del 2010 in materia di interventi in deroga agli strumenti urbanistici su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018, ai fini della definizione di "immobile esistente" omette di riprodurre il rinvio - contenuto nella precedente versione della norma, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. c ), della legge reg. Calabria n. 36 del 2019 - alle norme tecniche approvate con d.m. 17 gennaio 2018. Il ricorrente non illustra le ragioni per cui la mera soppressione del riferimento alla definizione statale di «costruzione esistente» possa tradursi, di per sé, in un generalizzato vulnus ai criteri generali di sicurezza, stabiliti dal suddetto d.m., peraltro richiamato in diverse altre disposizioni della legge reg. Calabria n. 21 del 2010. Le norme tecniche per le costruzioni - aggiornate con d.m. 17 gennaio 2018 sulla base della previsione di cui all'art. 52 del d.P.R. n. 380 del 2001 - sono vincolanti per le Regioni in quanto garantiscono, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, un regime unico, valido per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco valutazioni altamente tecniche. ( Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2019, n. 125 del 2017 e n. 282 del 2016 ). Nei ricorsi in via principale, ancor più che nei giudizi instaurati in via incidentale, è richiesta una motivazione adeguata e non meramente apodittica. ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2021, n. 279 del 2020 e n. 143 del 2020 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 62 (Modifiche alla legge regionale n. 21/2010), promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera h), e 118, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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