Corte costituzionale

Sentenza n. 76/2021

Corte cost., sent. 21 aprile 2021, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
76/2021
Data di deposito
21 aprile 2021
Data di decisione
24 marzo 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:76

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 11 febbraio 2020
  • art. 16-bis, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 3 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 43852

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per contraddittorietà del petitum e per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020. Risulta sufficientemente chiaro che il Governo, nel chiedere una declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intero art. 16- bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, introdotto dalla disposizione impugnata, ha inteso censurare anche il comma 1, in quanto interverrebbe in una materia riservata alla competenza esclusiva statale.

Massima n. 43853

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020, in relazione al comma 4 dell'art. 16- bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, introdotto dalla disposizione impugnata. Dal complesso delle argomentazioni, specie alla luce della memoria depositata in prossimità dell'udienza, è possibile desumere specifiche censure sul punto.

Massima n. 43854

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erroneità del presupposto interpretativo, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020. L'eccezione attiene più propriamente al merito delle questioni. ( Precedente citato: sentenza n. 281 del 2020 ).

Massima n. 43855

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s ), e 120, primo comma, Cost., nonché agli artt. 2 e 3 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 16- bis , comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, prevedendo che, salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l'esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l'importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. La previsione è conforme all'art. 182 cod. ambiente.

Massima n. 43856

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s ), 120, primo comma, Cost., nonché degli artt. 2 e 3 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - l'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 16- bis , commi 2, 3 e 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007. La norma regionale impugnata dal Governo, nel vietare di completare i lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione dei rifiuti speciali provenienti da altre Regioni nelle discariche non ancora in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, ha sottratto in via legislativa agli strumenti di pianificazione la valutazione sul fabbisogno di smaltimento dei rifiuti, in contrasto con l'art. 182 cod. ambiente, che rinvia al d.lgs. n. 36 del 2003. Inoltre, consentendo il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni solo nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1° gennaio 2020 e non oltre il limite del 20% della loro capacità annua autorizzata, essa introduce una misura incompatibile con le finalità e con lo stesso concetto di rete integrata, che esigono una possibilità di interconnessione tra i vari siti del sistema, in particolare privilegiando la vicinanza fra luogo di produzione e luogo di raccolta. Infine, l'attribuzione alla Giunta regionale del potere di individuare i rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti, consente ulteriori restrizioni al conferimento dei rifiuti speciali in tali tipologie di discariche, i cui criteri di ammissibilità sono tra l'altro previsti dalla normativa europea e dal d.lgs. n. 36 del 2003 e, quindi, non sono nella disponibilità delle Regioni. ( Precedente citato: sentenza n. 227 del 2020 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dello smaltimento dei rifiuti è ascrivibile alla materia «tutela dell'ambiente», in grado d'incidere anche sulle ulteriori competenze regionali coinvolte, quale, in particolare, la materia «governo del territorio». La disciplina statale costituisce, dunque, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme, che s'impone sull'intero territorio nazionale e non consente deroghe su base regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2020, n. 289 del 2019, n. 231 del 2019, n. 142 del 2019, n. 129 del 2019, n. 28 del 2019, n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 150 del 2018, n. 126 del 2018, n. 58 del 2015, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 151 del 2011, n. 314 del 2009, n. 225 del 2009, n. 380 del 2007, n. 62 del 2005 e n. 259 del 2004 ). I vincoli posti dalla legislazione dello Stato in materia di tutela dell'ambiente valgono anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale, come la Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale, tra l'altro, è priva sia di una competenza statutaria generale in materia ambientale, sia di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti. ( Precedente citato: sentenza n. 61 del 2009 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, un criterio di autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale solo per i rifiuti urbani non pericolosi e non anche per altri tipi, per i quali vige invece il diverso criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati. Un limite quantitativo e qualitativo non derogabile per lo smaltimento di rifiuti extraregionali diversi da quelli urbani non pericolosi, pertanto, contrasta con il vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo comma, Cost., che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le stesse Regioni e che s'impone anche alle autonomie speciali. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2009, n. 12 del 2007, n. 161 del 2005, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 335 del 2001 e n. 281 del 2000 ).

Massima n. 43857

Dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s ), 120, primo comma, Cost., nonché degli artt. 2 e 3 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - l'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 16- bis , commi 2, 3 e 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, vengono meno i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea chiesto dalla Regione resistente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), nella parte in cui introduce l'art. 16-bis, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 16-bis, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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