Corte costituzionale

Sentenza n. 75/2021

Corte cost., sent. 21 aprile 2021, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/2021
Data di deposito
21 aprile 2021
Data di decisione
24 febbraio 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:75

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 11, legge della Regione siciliana n. 19 del 22 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 43770

È dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione dell'Azienda agricola Emilia Foderà snc e di Cesare Foderà nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005. La costituzione in giudizio è avvenuta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione in Gazzetta Ufficiale, considerato che ai giudizi in via incidentale innanzi alla Corte costituzionale non si applica la sospensione feriale dei termini.

Massima n. 43771

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inidoneità del termine a difesa, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005. L'art. 3 delle Norme integrative dei giudizi davanti alla Corte costituzionale prevede quale unico termine perentorio per la costituzione nel giudizio di costituzionalità quello di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, a nulla rilevando quindi che, nel caso di specie, la sua notifica alla Regione Siciliana sia avvenuta solo dopo il deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale.

Massima n. 43772

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005. Benché l'ordinanza abbia omesso l'indicazione del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., invero il richiamo alla violazione dell'ordinamento civile si evince dall'evocazione dell'art. 3 Cost. La violazione del principio di uguaglianza è, infatti, argomentata dalla necessità di garantire in maniera uniforme, su tutto il territorio nazionale, le regole di disciplina dei rapporti privatistici. Inoltre, l'ordinanza di rimessione fa esplicito riferimento alla indebita invasione della sfera di competenza statale nel diritto privato.

Massima n. 43773

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005, in base al quale gli istituti ed enti esercenti il credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005. La disciplina censurata dalla Corte di cassazione non afferisce né alla materia dell'agricoltura, di competenza esclusiva della Regione Siciliana, né alla materia del credito, che integra una competenza regionale concorrente, bensì va ricondotta alla disciplina dei rapporti di diritto privato, di cui l'autonomia negoziale è principio fondante posto dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza che, in tale materia, è esclusiva in quanto fondata sull'esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire il trattamento uniforme dei suddetti rapporti su tutto il territorio nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 160 del 1969, n. 34 del 1962, n. 37 del 1961, n. 21 del 1959, n. 6 del 1958, n. 109 del 1957, n. 36 del 1957 e n. 35 del 1957 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la costituzione dell'Azienda agricola Emilia Foderà snc e di Cesare Foderà;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze