Corte costituzionale

Sentenza n. 74/2021

Corte cost., sent. 21 aprile 2021, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/2021
Data di deposito
21 aprile 2021
Data di decisione
9 febbraio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:74

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, legge della Regione Puglia n. 52 del 30 novembre 2019
  • art. 36, legge della Regione Puglia n. 52 del 30 novembre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43834

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 26 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019. La norma regionale impugnata dal Governo, nel consentire nelle zone dichiarate infette dal batterio della xylella l'impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico-colturali, comunque denominati, apposti in forza di leggi regionali o di provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale, ha introdotto un'ipotesi di esonero dall'autorizzazione paesaggistica diversa da quelle contemplate dall'art. 149 cod. beni culturali, così, del pari, violando la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del medesimo codice. ( Precedente citato: sentenza n. 246 del 2017 ). Spetta alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente. La legislazione regionale non può pertanto prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica. ( Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2017, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008 ).

Massima n. 43835

Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. in relazione agli artt. 146 e 149 cod. beni culturali - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 26 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, resta assorbita l'ulteriore questione sulla violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione alla direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997.

Massima n. 43836

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione all'art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 - dell'art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, secondo cui, ad integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali, sono consentite le attività previste dalla legge reg. Puglia n. 20 del 1998 in materia di turismo rurale, senza necessità di approvazione regionale. La norma regionale impugnata, nel superare la necessità dell'approvazione regionale ai soli fini urbanistici, di cui all'art. 1, comma 5, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, non ha fatto venir meno la necessaria partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la tutela paesaggistica deve essere caratterizzata dalla concertazione rigorosamente necessaria tra Regione e organi ministeriali, la quale impone la partecipazione di questi ultimi al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica. ( Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2020, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013 ).

Massima n. 43837

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, limitatamente alle parole: «, salvo che il comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene con delibera del consiglio comunale». La norma regionale impugnata dal Governo condiziona l'applicabilità delle previsioni paesaggistiche nei territori costieri e in quelli contermini ai laghi, di cui all'art. 45, commi 3 e 4, delle norme tecniche d'attuazione del piano paesaggistico territoriale regionale (NTA del PPTR), non alla presenza di più stringenti norme di tutela già previste negli strumenti urbanistici, ma a mere scelte urbanistiche dei Comuni, i quali possono limitarsi a manifestare la semplice volontà di non avvalersi delle richiamate disposizioni paesaggistiche. In questo modo, essa si pone in contrasto con il principio di prevalenza della tutela paesaggistica, che trova riconoscimento ed espressione nell'art. 143, comma 9, cod. beni culturali e che, al fine di preservarne il valore unitario, impone di porla al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. ( Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2016, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 182 del 2006 ). Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito non solo adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altresì, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto più, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, limitatamente alle parole: «, salvo che il comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene con delibera del consiglio comunale»;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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