Corte costituzionale
Sentenza n. 72/2021
Corte cost., sent. 19 aprile 2021, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/2021
- Data di deposito
- 19 aprile 2021
- Data di decisione
- 24 marzo 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge della Regione Basilicata n. 11 del 29 giugno 2018
- art. 15, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 1 del 8 gennaio 2016
- art. 36, legge della Regione Basilicata n. 11 del 29 giugno 2018
- art. 28, comma 3, bis, legge della Regione Basilicata n. 1 del 2 febbraio 2004
- art. 42, legge della Regione Basilicata n. 11 del 29 giugno 2018
- art. 43, legge della Regione Basilicata n. 11 del 29 giugno 2018
- art. 44, legge della Regione Basilicata n. 11 del 29 giugno 2018
Parametri
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 43830
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018 - impugnato dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - non rileva ai fini della decisione il sopravvenuto art. 8, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 10 del 2020 - che è intervenuto sul testo dell'art. 15 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2016, come modificato dalla disposizione impugnata -, dovendosi escludere che l'intervento del legislatore lucano abbia assicurato la copertura finanziaria ritenuta mancante dal ricorrente.
Massima n. 43831
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 30 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, che ha esteso al 2018 gli «oneri» relativi al contributo regionale per il funzionamento dell'ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB). La norma impugnata, nel modificare il comma 1 dell'art. 15 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2016, ha, in effetti, esteso al 2018 gli oneri relativi al funzionamento dell'EGRIB, ma ha al contempo esteso a questo stesso anno anche la variazione sullo stanziamento di competenza ivi previsto a copertura della spesa per il funzionamento dello stesso ente.
Massima n. 43832
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 36 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018 che, inserendo il comma 3- bis all'art. 28 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2004, riconosce ai componenti delle Commissioni giudicatrici alle dipendenze regionali per le procedure di gara gestite dalla Stazione unica appaltante (SUA) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. La copertura finanziaria delle spese indicate è presente nell'apposito capitolo di spesa, relativo al Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata per il triennio 2018-2020, denominato «Spese per commissioni di aggiudicazione: compensi e rimborsi spese», con la relativa provvista.
Massima n. 43833
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione, sul punto, della Regione resistente - il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - degli artt. 42, 43 e 44 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018. (Nella specie la rinuncia fa seguito alla sopravvenuta e satisfattiva modifica delle disposizioni impugnate ad opera della legge reg. Basilicata n. 28 del 2018). ( Precedente citato: sentenza n. 234 del 2017 ). In mancanza di costituzione in giudizio della controparte, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2021, n. 9 del 2021 e n. 166 del 2020; ordinanze n. 51 del 2021, n. 43 del 2021, n. 13 del 2021 e n. 12 del 2021 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018), promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 42, 43 e 44 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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