Corte costituzionale

Sentenza n. 71/2021

Corte cost., sent. 19 aprile 2021, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/2021
Data di deposito
19 aprile 2021
Data di decisione
23 marzo 2021
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 44, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 45, legge n. 228 del 24 dicembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 43829

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Torino, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, Cost. - del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, secondo cui, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) viene riconosciuto un trattamento economico pari alla differenza tra quello previsto per quest'ultimo al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall'assistente amministrativo incaricato. La normativa censurata rispetta il principio di proporzionalità della retribuzione, dal momento che assicura all'assistente amministrativo di conseguire il trattamento economico previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione economica. Il riconoscimento all'assistente amministrativo di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro, garantendo la proporzionalità della retribuzione globalmente considerata. Stante, infine, la diversità delle situazioni messe a confronto, non è ravvisabile la denunciata disparità di trattamento degli assistenti amministrativi rispetto al personale docente. ( Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2020, n. 108 del 2016, n. 322 del 2005, n. 115 del 2003, n. 273 del 1997 e n. 22 del 1996; ordinanza n. 94 del 2002 ). Il legislatore gode di ampia discrezionalità, sia nell'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici, che nella differenziazione del trattamento economico, salvo il limite della palese arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza della disciplina. ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2020 e n. 330 del 1999 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il lavoratore preposto a mansioni superiori ha diritto alla differenza di trattamento con la qualifica più elevata in virtù del principio, applicabile anche al pubblico impiego, della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato di cui all'art. 36, primo comma, Cost., per cui la valutazione della retribuzione deve essere complessiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2014, n. 96 del 2016, n. 101 del 1995, n. 488 del 1992 e n. 236 del 1992 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. ( Precedente citato: sentenza n. 85 del 2020 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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