Corte costituzionale
Sentenza n. 64/2021
Corte cost., sent. 13 aprile 2021, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/2021
- Data di deposito
- 13 aprile 2021
- Data di decisione
- 25 febbraio 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 37 del 19 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 43777
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per omesso previo esperimento dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge reg. Emilia-Romagna n. 37 del 2002. La Corte di cassazione rimettente dà implicitamente atto di ritenere non percorribile l'interpretazione costituzionalmente orientata, là dove espone le ragioni per le quali non condivide la ricostruzione offerta dal giudice di merito che, in concreto, quel tipo di itinerario seguiva. Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, ove il rimettente abbia considerato la possibilità di una interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale, ma l'abbia motivatamente esclusa, la valutazione sulla correttezza o meno dell'opzione ermeneutica riguarda non già l'ammissibilità delle questioni sollevate, bensì il merito. ( Precedenti citati: sentenze n. 168 del 2020, n. 158 del 2020, n. 118 del 2020, n. 50 del 2020 e n. 11 del 2020 ).
Massima n. 43778
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Corte di cassazione, sezione prima, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 20, comma 1, della legge reg. Emilia-Romagna n. 37 del 2002, secondo cui, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, la possibilità legale di edificare è presente nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal Piano Strutturale Comunale (PSC), ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. d ), della legge reg. Emilia-Romagna n. 20 del 2000, oltre che nelle aree cui è riconosciuta dalle previsioni del Piano Operativo Comunale (POC). La lettura sistematica e costituzionalmente orientata della disposizione censurata consente di ritenere che l'inserimento di un'area nel perimetro urbanizzato del territorio comunale non possa garantire in assoluto l'edificabilità legale, poiché la previsione regionale deve essere coordinata con i principi fondamentali della materia dettati dalla legislazione statale; di conseguenza, le aree non edificabili, alla stregua di quest'ultima, restano tali e nessuna irragionevole omogeneità di trattamento fra terreni con diversa vocazione edificatoria viene a determinarsi all'interno del perimetro urbanizzato. ( Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2013, n. 295 del 2009, n. 73 del 2004, n. 352 del 2001, n. 147 del 1999, n. 80 del 1996, n. 153 del 1995, n. 283 del 1993, n. 5 del 1980; ordinanze n. 366 del 2003 e n. 444 del 2000 ). La disciplina dei presupposti di edificabilità legale esprime un principio fondamentale della materia del governo del territorio che non può ignorare ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, né può eludere un "ragionevole legame" con il valore di mercato ed esige un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 338 del 2011, n. 147 del 1999 e n. 153 del 1995 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), promosse, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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