Corte costituzionale
Sentenza n. 63/2021
Corte cost., sent. 13 aprile 2021, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/2021
- Data di deposito
- 13 aprile 2021
- Data di decisione
- 25 febbraio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 6, secondo periodo, decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 43782
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n.38 del 2000, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata perché il rimettente mirerebbe a conseguire, in una materia riservata alle scelte del legislatore, una sentenza manipolativa non costituzionalmente obbligata. Anche laddove le scelte adottate dal legislatore siano connotate da una rilevante discrezionalità, che è doveroso preservare, questo non sottrae tale normazione al giudizio sulla legittimità costituzionale, ben potendo il sindacato essere svolto tenendo conto della ratio ispiratrice della disciplina. Il giudizio della Corte costituzionale è necessario laddove occorra evitare zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale, tanto più ove siano coinvolti i diritti fondamentali e il principio di eguaglianza, che incarna il modo di essere di tali diritti. In particolare la ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. In tale prospettiva, onde non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento, la valutazione della Corte deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti che, nello specifico contesto, si possono inferire dalle stesse scelte di fondo operate dal legislatore nel regolare il regime intertemporale e quello transitorio, nonché dai principi generali dell'ordinamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2020, n. 224 del 2020, n. 99 del 2019, n. 233 del 2018 n. 222 del 2018, n. 41 del 2018 e n. 236 del 2016 ).
Massima n. 43783
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n.38 del 2000, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata perché le questioni sollevate sarebbero identiche a quelle già dichiarate non fondate con la sentenza costituzionale n. 426 del 2006. Le questioni giudicate nel 2006 non sono identiche a quelle sottoposte alle odierne censure. ( Precedente citato: sentenza n. 426 del 2006 ).
Massima n. 43784
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000, nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione, in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del comma 6, la disciplina contemplata dal primo periodo del medesimo comma. Quest'ultima norma, tramite la c.d. "formula Gabrielli", consente di tenere conto dell'eventuale "maggior peso" che abbiano gli effetti dannosi di una menomazione a cagione delle preesistenze concorrenti e, pertanto, garantisce una piena tutela al danno biologico, senza dar luogo - nel passaggio da un sistema normativo all'altro - a commistioni fra diversi paradigmi valutativi né ad applicazioni retroattive della disciplina del danno biologico. Determina, pertanto, una violazione dei parametri evocati - come ritenuto dalla Corte d'appello di Cagliari, sezione civile, in funzione di giudice del lavoro - la mancata applicazione della richiamata norma alle ipotesi di cui al secondo periodo, nelle quali per la menomazione preesistente concorrente, verificatasi sotto la vigenza del d.P.R. n. 1124 del 1965, era stato liquidato un indennizzo stimato sulla base della diversa categoria della capacità lavorativa generica. La irragionevole disparità di trattamento delle fattispecie regolate dal secondo periodo, concernenti preesistenze aventi una eziologia lavorativa, è tanto più evidente in quanto la disciplina del primo periodo viene adottata dal legislatore anche per valorizzare l'eventuale maggior peso della patologia concorrente, quando la preesistenza neppure aveva una eziologia lavorativa. ( Precedente citato: sentenza n. 426 del 2006 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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