Corte costituzionale
Sentenza n. 61/2021
Corte cost., sent. 8 aprile 2021, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 61/2021
- Data di deposito
- 8 aprile 2021
- Data di decisione
- 25 febbraio 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 14-quater, legge n. 3 del 27 gennaio 2012
Parametri
Massime
Massima n. 43762
Non è accolta la richiesta di restituzione degli atti al giudice a quo , formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14- quater della legge n. 3 del 2012. La richiesta è evidentemente apodittica, in quanto del tutto priva della benché minima motivazione e, in ogni caso, gli estremi per la restituzione degli atti non sono ravvisabili, poiché lo ius superveniens di cui all'art. 4- ter del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, non incide su aspetti decisivi ai fini della valutazione delle questioni, i cui termini permangono sostanzialmente immutati.
Massima n. 43763
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sull'impossibilità di esperire un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14- quater della legge n. 3 del 2012. Il giudice rimettente si è soffermato, ancorché succintamente, sul tenore letterale della disposizione censurata e sulla conseguente impossibilità di esperirne un'interpretazione costituzionalmente orientata. ( Precedente citato: sentenza n. 150 del 2020 ).
Massima n. 43764
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per l'insufficiente motivazione, sotto gli specifici profili evidenziati dall'Avvocatura generale dello Stato, sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14- quater della legge n. 3 del 2012. Il rimettente non ha mancato di individuare il tertium comparationis utile ad apprezzare la denunciata disparità, chiarendo i relativi profili di irragionevolezza ed argomentando in maniera non generica la dedotta lesione dell'art. 24 Cost.
Massima n. 43765
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale che si traduce in un'insufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lanciano in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 14- quater della legge n. 3 del 2012, nella parte in cui non prevede che la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in quella di liquidazione del patrimonio possa essere chiesta anche dai debitori che non hanno raggiunto l'accordo. Il rimettente non considera che la domanda con la quale il debitore chiede, in conseguenza del mancato raggiungimento dell'accordo, di accedere alla liquidazione può invece ben essere ammessa, in ossequio al principio di economia processuale e alla funzione sociale della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, applicando le norme sul rito camerale, per tal via giungendo allo stesso sostanziale risultato della conversione. Né si confronta con la tesi che ammette la proposizione, con lo stesso ricorso, di domande (non già cumulative, ma) subordinate aventi ad oggetto le diverse procedure volte al superamento della crisi da sovraindebitamento, offrendo al debitore la possibilità di non dovere attivare un nuovo e distinto procedimento al fine di accedere alla liquidazione stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 15 del 2021, n. 264 del 2020 e n. 150 del 2019; ordinanze n. 147 del 2020 e n. 108 del 2020 ). Il rito camerale di cui agli artt. 737 ss. cod. proc. civ. è connotato dall'assenza di formalismi non essenziali, in quanto preordinato a soddisfare esigenze di speditezza e semplificazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2013 e n. 194 del 2005; ordinanze n. 190 del 2013, n. 170 del 2009, n. 35 del 2002 e n. 140 del 2001 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14-quater della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lanciano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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