Corte costituzionale
Sentenza n. 52/2021
Corte cost., sent. 31 marzo 2021, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/2021
- Data di deposito
- 31 marzo 2021
- Data di decisione
- 9 marzo 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 34, legge della Regione autonoma Sardegna n. 48 del 28 dicembre 2018
- art. 8, comma 35, legge della Regione autonoma Sardegna n. 48 del 28 dicembre 2018
- art. 4, comma 26, legge della Regione autonoma Sardegna n. 48 del 28 dicembre 2018
- art. 8, comma 18, legge della Regione autonoma Sardegna n. 48 del 28 dicembre 2018
- art. 9, legge della Regione autonoma Sardegna n. 48 del 28 dicembre 2018
- art. 3, comma 2, bis, legge della Regione autonoma Sardegna n. 35 del 5 dicembre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 43722
È dichiarato estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 34 e 35, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 118, ultimo comma, Cost. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso limitatamente alle questioni indicate, e la Regione autonoma Sardegna ha accettato la rinuncia con atto depositato il 12 gennaio 2021.
Massima n. 43723
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 26, 8, comma 18, e 9, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per genericità delle censure. Pur nell'evidente essenzialità dell'argomentazione, da una lettura complessiva del ricorso emerge in termini sintetici, ma sufficientemente chiari, la denuncia dell'irragionevole limitazione della platea dei beneficiari degli interventi regionali - di cui pertanto si chiede l'estensione, attraverso l'eliminazione dei criteri limitativi introdotti -, in contrasto sia con il divieto di discriminazione, sia con il principio di sussidiarietà orizzontale. Le censure del ricorrente superano dunque quella soglia minima di chiarezza che rende ammissibile l'impugnativa proposta. ( Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 194 del 2020 e n. 201 del 2018 ). Secondo il costante orientamento costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva, indicando le ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati. Tuttavia, allorquando l'atto introduttivo, pur nella sua sintetica formulazione, consenta di individuare con sufficiente chiarezza il parametro asseritamente violato e la ratio del prospettato contrasto della disposizione denunciata con il parametro stesso, l'impugnativa proposta è ammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 194 del 2020 e n. 187 del 2020 ).
Massima n. 43724
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 26, 8, comma 18, e 9, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per la mancata indicazione delle competenze statutarie. La censura relativa alla violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di non discriminazione - che accomuna tutte le doglianze del ricorso statale - può prescindere dalla considerazione degli ambiti di autonomia statutaria riconosciuti alla resistente. Si tratta, infatti, di un principio fondamentale, che si impone a tutti i soggetti dell'ordinamento, ivi comprese le autonomie speciali, che non è riferito al riparto di competenze legislative stabilite dal Titolo V della Costituzione, e che rende inutile uno scrutinio operato alla luce delle disposizioni statutarie. Quanto alla denunciata violazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, ultimo comma, Cost.), benché collocato sistematicamente all'interno del Titolo V, esso neppure attiene ai criteri di riparto delle competenze legislative, imponendosi allo stesso modo nei confronti di Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, nel senso di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. ( Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2021, n. 279 del 2020, n. 255 del 2020, n. 194 del 2020, n. 43 del 2020, n. 25 del 2020, n. 16 del 2020, n. 153 del 2019, n. 109 del 2018, n. 103 del 2017, n. 151 del 2015, n. 288 del 2013 e n. 391 del 2006 ).
Massima n. 43725
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, che, inserendo il comma 2- bis nell'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 35 del 1995, dispone che l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) è autorizzata ad alienare a prezzo simbolico alle onlus riconosciute dalla Regione, iscritte nel Registro generale di volontariato e detentrici da almeno tre anni continuativi, gli immobili di proprietà in cui siano svolte attività di valenza sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all'infanzia e alla terza età, con previa costituzione presso il Comune di localizzazione di un vincolo ventennale di destinazione d'uso dello stesso immobile per le attività indicate. Tra i destinatari dei benefici previsti dalla disposizione regionale impugnata, oltre alle associazioni iscritte nei (soli) registri regionali, risultano comprese, in base dall'art. 7 della legge n. 383 del 2000, anche le associazioni iscritte nel registro nazionale, che siano dotate di articolazioni locali o circoli affiliati nel territorio regionale, con esclusione soltanto di quelle che non svolgano alcuna attività istituzionale, neppure attraverso articolazioni locali o circoli affiliati, nel territorio della Regione. ( Precedente citato: sentenze n. 131 del 2020 e n. 27 del 2020 ).
Massima n. 43726
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 118, ultimo comma, Cost., l'art. 8, comma 18, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, che autorizza l'erogazione di contributi in favore delle associazioni onlus operanti nelle attività di distribuzione di beni di prima necessità a favore degli indigenti, per sostenerne i costi di locazione di immobili adibiti in via esclusiva o principale ad esercizio di attività sociali, con esclusione dei soggetti con forma giuridica diversa da quella associativa e ugualmente provvisti della qualifica di onlus, nonché le associazioni che - pur svolgendo tali attività - sono prive di tale qualifica. È irragionevole il requisito della forma giuridica previsto dalla disposizione censurata dal Governo come condizione per l'accesso al beneficio regionale, in quanto la distinzione fondata esclusivamente sullo status giuridico proprio di alcune associazioni (e l'esclusione dei soggetti che non soddisfano il requisito) risulta priva di alcun collegamento con la funzione delle prestazioni erogate, determinando conseguenze incoerenti con la stessa ratio della disposizione impugnata. Risulta altresì violato il principio di sussidiarietà, che impegna le Regioni a favorire e sostenere l'autonoma iniziativa e la partecipazione attiva dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento di attività di interesse generale, poiché esse sono tenute a valorizzare e promuovere il ruolo degli enti del Terzo settore, favorendone senza discriminazioni il più ampio coinvolgimento, in conformità al loro ruolo nella società civile. ( Precedenti citati: sentenze n. 277 del 2019 e n. 166 del 2018 ). Rientra nell'autonomia legislativa regionale l'individuazione dei soggetti privati meritevoli di un contributo economico per l'esercizio di attività solidaristiche, potendo legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle provvidenze, anche in ragione della limitatezza delle risorse destinate al loro finanziamento. Questa scelta, peraltro, non è esente da vincoli di ordine costituzionale, primo fra tutti quello imposto dal rispetto del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 166 del 2018, n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 del 2013, n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011 ). Il principio di non discriminazione può ritenersi rispettato solo qualora esista una causa normativa della differenziazione, che sia giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio . ( Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2018, n. 107 del 2018 e n. 168 del 2014 ).
Massima n. 43727
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 118, ultimo comma, Cost. dell'art. 9 della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, che favorisce - anche attraverso la concessione di contributi finanziari - la creazione di centri specialistici, promossi da enti, associazioni di volontariato e onlus, dedicati alla presa in carico degli autori di violenza di genere. Se è pur vero che l'elenco dei soggetti beneficiati dal finanziamento regionale non contempla espressamente le associazioni di promozione sociale, tuttavia la genericità della nozione di "enti" ivi contenuta consente di ritenervi ricompresi anche altri enti del Terzo settore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 18, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 118, ultimo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 34 e 35, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018 promosse, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 118, ultimo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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