Corte costituzionale
Sentenza n. 45/2021
Corte cost., sent. 23 marzo 2021, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/2021
- Data di deposito
- 23 marzo 2021
- Data di decisione
- 10 febbraio 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 7, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 47, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 43665
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. Le motivazioni sulla rilevanza addotte dal rimettente sono plausibili, in quanto l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata aprirebbe la strada alla verifica nel merito della sussistenza dei requisiti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali oggetto dei giudizi a quibus .
Massima n. 43666
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente indicazione delle norme processuali e di diritto asseritamente violate, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. Dall'ordinanza di rimessione si evincono con chiarezza le ragioni di censura di tale disposizione.
Massima n. 43667
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancato esperimento di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. Il giudice a quo ha dato atto di avere escluso la possibilità di esperire un tale tentativo esegetico in considerazione del tenore letterale della disposizione normativa e della giurisprudenza in materia.
Massima n. 43668
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. Lo ius superveniens di cui all'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, come convertito, pur disponendo l'abrogazione della norma censurata, non ha effetto retroattivo, sicché permane l'interesse alla pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.
Massima n. 43669
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di appello di Reggio Calabria in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 CDFUE - dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 120 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12- bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione». Il rimettente non ha chiarito gli aspetti riferibili al diritto eurounitario della controversia, la quale invece attiene a situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento nazionale. Le argomentazioni dedotte in riferimento a tale parametro risultano svolgere una funzione meramente integrativa e di supporto alla violazione dell'art. 24 Cost., avente carattere decisamente prioritario nell' iter argomentativo del rimettente stesso.
Massima n. 43670
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di appello di Reggio Calabria in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 120 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12- bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione». La disposizione censurata non è ex se lesiva del diritto di difesa, poiché il ristretto ambito temporale entro cui gli elenchi sono visualizzabili (quindici giorni consecutivi dalla loro pubblicazione in modalità telematica) è disposto dalla circolare INPS n. 82 del 2012, che definisce le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica ivi prevista e la cui eventuale illegittimità dovrà essere valutata dalla competente sede giudiziaria. ( Precedente citato: sentenza n. 192 del 2005 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina ogni qual volta emerga un'ingiustificata compressione del diritto ad agire, costituito dal sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione o dall'aver reso oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale. È parte integrante del diritto di difesa che i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti impugnabili, in modo che possano essere utilizzati nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame. L'interessato deve essere, quindi, posto in condizione di conoscere la decorrenza del termine senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2016, n. 23 del 2015, n. 3 del 2015, n. 117 del 2012, n. 335 del 2004 e n. 446 del 1997 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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