Corte costituzionale

Sentenza n. 44/2021

Corte cost., sent. 23 marzo 2021, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/2021
Data di deposito
23 marzo 2021
Data di decisione
9 febbraio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 12, legge della Regione siciliana n. 19 del 28 novembre 2019
  • art. 1, comma 13, legge della Regione siciliana n. 19 del 28 novembre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43706

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 12 e 13, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2019, il perimetro delle questioni va ristretto, in base ai parametri evocati nel ricorso, al solo profilo relativo alla competenza legislativa regionale a stabilire la temporaneità del ricalcolo dei vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di consigliere o di assessore regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 234 del 2020, n. 213 del 2017, n. 173 del 2016 e n. 316 del 2010 ).

Massima n. 43707

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 12, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2019, limitatamente alle parole «per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge», e l'art. 1, comma 13, della medesima legge regionale, limitatamente alle parole «, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12». La disciplina regionale impugnata dal Governo, nello stabilire la temporaneità del ricalcolo dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di consigliere o di assessore regionale, viola i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, commi da 965 a 967, della legge n. 145 del 2018 - integrati dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e vincolanti anche le autonomie speciali - che impongono alle Regioni di stabilire una riduzione permanente del trattamento previdenziale in questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2019, n. 103 del 2018, n. 154 del 2017, n. 99 del 2014, n. 88 del 2014, n. 23 del 2014, n. 236 del 2013, n. 26 del 2013, n. 198 del 2012, n. 151 del 2012, n. 156 del 2010, n. 16 del 2010, n. 237 del 2009, n. 157 del 2007 e n. 88 del 2006 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'autoqualificazione in termini di principio fondamentale della materia non ha carattere precettivo e vincolante, poiché la natura della norma cui essa si riferisce va comunque verificata con riguardo all'oggetto, alla ratio e alla finalità che ne costituiscono l'effettiva sostanza. A tal fine, è usualmente considerato carattere significativo la presenza di una scelta normativa di natura strutturale. ( Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2020, n. 164 del 2019, n. 153 del 2015, n. 23 del 2014 e n. 151 del 2012 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, i principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, avendo carattere finalistico, vincolano anche le autonomie speciali, poiché essi sono funzionali a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Del resto, anche la finanza delle Regioni a statuto speciale è considerata parte della finanza pubblica allargata. ( Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2020, n. 241 del 2018, n. 172 del 2018, n. 159 del 2018, n. 103 del 2018, n. 231 del 2017, n. 154 del 2017, n. 151 del 2017, n. 62 del 2017, n. 65 del 2016 e n. 82 del 2015 ).

Massima n. 43708

Accolta - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, commi 12 e 13, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2019, restano assorbite le censure relative alla violazione degli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana, nonché dell'art. 3 Cost. e del principio di leale collaborazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 12, della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 19 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi), limitatamente alle parole «per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2019, limitatamente alle parole «, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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