Corte costituzionale

Sentenza n. 42/2021

Corte cost., sent. 19 marzo 2021, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/2021
Data di deposito
19 marzo 2021
Data di decisione
24 febbraio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 23 dicembre 2019
  • art. 10, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 23 dicembre 2019
  • art. 11, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 23 dicembre 2019
  • art. 11, comma 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 23 dicembre 2019
  • art. 15, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 23 dicembre 2019
  • art. 2, comma 4, bis, lett. b), legge della Provincia autonoma di Trento n. 29 del 2 novembre 1993
  • art. 10, legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 23 dicembre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43697

È dichiarata inammissibile, per genericità e oscurità della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 13 del 2019. La questione è formulata in modo generico e assertivo e si limita a prospettare un contenuto lesivo delle norme impugnate in termini solo eventuali e ipotetici. ( Precedenti citati: sentenze n. 144 del 2020, n. 130 del 2020, n. 117 del 2020 e n. 286 del 2019 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale il ricorrente ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche di proporre una motivazione che non sia meramente assertiva e che contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 83 del 2018 e n. 261 del 2017 ).

Massima n. 43698

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - dell'art. 11, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019. Nelle more del giudizio, la disposizione impugnata è stata abrogata dall'art. 9, comma 8, della legge prov. Trento n. 16 del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in senso satisfattivo delle richieste del ricorrente e alla medesima disposizione non è stata data applicazione. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, una modifica della disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale promossa in via principale che sia intervenuta a seguito dell'instaurazione del giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono, al contempo, due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e il fatto che la disposizione censurata non abbia avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2021, n. 200 del 2020, n. 70 del 2020, n. 25 del 2020, n. 287 del 2019 e n. 56 del 2019 ).

Massima n. 43699

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione a supporto della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - dell'art. 11, comma 4, della legge prov. Trento n. 13 del 2019. Il ricorrente ha mancato di offrire una sia pure sintetica argomentazione di merito idonea a far sì che possa ritenersi raggiunta quella soglia minima di chiarezza e completezza richiesta. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 201 del 2018 e n. 83 del 2018 ).

Massima n. 43700

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, pur se il ricorrente lamenta, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, la violazione del secondo comma dell'art. 3 Cost., dal tenore complessivo dello stesso ricorso e della delibera governativa di autorizzazione si ricava, implicitamente ma chiaramente, la denuncia di violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost. ed è quindi con riferimento a tale parametro che la questione deve essere scrutinata nel merito.

Massima n. 43701

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 15, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, nella parte in cui introduce nell'art. 2 della legge prov. Trento n. 29 del 1993 il comma 4- bis , lett. b ), secondo il quale la Provincia autonoma può promuovere, nell'ambito dell'intesa con l'Università di Trento, una riserva per l'accesso ai corsi universitari di un numero di posti non inferiore al 10% per candidati residenti in provincia, nell'ipotesi di parità di merito con candidati non residenti. La disposizione impugnata dal Governo incide oggettivamente sui termini di godimento del diritto allo studio universitario, per il fatto di prefigurare in astratto un criterio di preferenza, incentrato sul requisito della residenza nel territorio provinciale, che non solo non trova giustificazione nelle finalità che il diritto ad accedere ai corsi universitari persegue, ma contraddice anche la naturale vocazione dell'istituzione universitaria a favorire la mobilità, oltre che dei docenti, anche degli studenti, al fine di incentivare e valorizzare le attività sue proprie e la loro tendenziale universalità. Per costante giurisprudenza costituzionale, disposizioni legislative che individuino nella residenza più o meno prolungata in un determinato territorio la condizione o anche solo un elemento di favore per l'accesso a determinate prestazioni o per l'ammissione a procedure selettive superano il vaglio di legittimità soltanto se mostrano una idonea e ragionevole correlazione con la funzione e la finalità dei servizi o delle prestazioni il cui godimento è inciso dalle disposizioni oggetto di esame. ( Precedenti citati: sentenze n. 9 del 2021, n. 281 del 2020, n. 151 del 2020, n. 44 del 2020 e n. 166 del 2018 ). Il diritto allo studio comporta non solo l'accesso gratuito di tutti alla istruzione inferiore, ma altresì - in un sistema in cui "la scuola è aperta a tutti" (art. 34, primo comma, Cost.) - il diritto di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai "gradi più alti degli studi" (art. 34, terzo comma): espressione, quest'ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall'ordinamento. Al godimento del diritto allo studio si correla funzionalmente la stessa autonomia attribuita dall'art. 33, sesto comma, Cost., alle università, che infatti non assume rilievo unicamente per i profili organizzativi interni, ma anche per il rapporto di necessaria reciproca implicazione con i diritti costituzionalmente garantiti di accesso all'istruzione universitaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 219 del 2002 e n. 383 del 1998 ).

Massima n. 43702

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancato confronto con il quadro delle competenze legislative attribuite alla Provincia dallo statuto speciale, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 12 del 2019. L'assoluta estraneità della censurata disciplina alle competenze statutarie determina la non utilità di una motivazione più pregnante, alla luce di queste. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020 e n. 194 del 2020 ) . Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale il ricorso può ritenersi ammissibile allorché fornisca una sufficiente motivazione circa l'impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale. Ciò comporta, di conseguenza, che il ricorrente ben può dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovrà divenire tanto più esaustiva, quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2021, n. 174 del 2020, n. 43 del 2020, n. 151 del 2015, n. 16 del 2012 e n. 213 del 2003 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale. ( Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2021, n. 279 del 2020, n. 199 del 2020, n. 194 del 2020, n. 273 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 238 del 2015, n. 176 del 2015 e n. 82 del 2015 ).

Massima n. 43703

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per censura riferita alla lesione di una norma entrata in vigore dopo la disposizione impugnata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 12 del 2019. La censura governativa, pur formulata in termini imprecisi, è riferita alla lesione di un dettato normativo nella sostanza vigente al momento dell'adozione della disposizione impugnata, poiché il contenuto dell'art. 1, comma 147, lett. a ), della legge n. 160 del 2019, evocato come parametro statale interposto, era previsto dall'art. 1, comma 362- ter , della legge n. 145 del 2018, inserito dall'art. 6- bis , comma 1, lett. b ), del d.l. n. 101 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 128 del 2019. Le Regioni e le Province autonome non possono che essere vincolate al rispetto di principi fondamentali della legislazione statale che siano vigenti al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni oggetto di sindacato costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 5 del 2020 ).

Massima n. 43704

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancata indicazione della censura relativa alla violazione dell'art. 3 Cost. nella delibera governativa di autorizzazione al ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 12 del 2019. La delibera di autorizzazione indica espressamente il parametro costituzionale evocato.

Massima n. 43705

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost. - dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 12 del 2019, che proroga al 30 giugno 2020 i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto autonomie locali e degli enti strumentali della Provincia autonoma indicati dall'art. 33, comma 1, lett. a ) della legge prov. Trento n. 3 del 2006, con esclusione del personale provinciale del ruolo sanitario. Le disposizioni regionali impugnate, intervenendo nella materia dell'accesso al pubblico impiego regionale, costituiscono esercizio della competenza legislativa provinciale in materia di organizzazione amministrativa del personale, vincolata solo al rispetto dei limiti costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità e dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Né sono opponibili alla Provincia autonoma di Trento i vincoli statali di coordinamento della finanza pubblica che non siano stati determinati nel rispetto del principio dell'accordo (come quelli contenuti nell'art. 1, comma 362- ter , della legge n. 145 del 2018). Infine, l'esclusione del personale provinciale del ruolo sanitario risulta sorretta da una ratio pienamente giustificabile, consistente nell'esigenza che la sua assunzione, al fine di non pregiudicare l'urgenza pressante dell'aggiornamento professionale, non avvenga dopo un lasso di tempo troppo distante dall'espletamento della procedura concorsuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 126 del 2020, n. 77 del 2020, n. 241 del 2018, n. 103 del 2018, n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 del 2015, n. 46 del 2015, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dell'impiego pubblico regionale deve essere ricondotta all'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, solo per i profili privatizzati del rapporto, attinenti al rapporto di lavoro già instaurato, laddove i profili 'pubblicistico-organizzativi' rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione. ( Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 126 del 2020, n. 77 del 2020, n. 5 del 2020, n. 241 del 2018, n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 233 del 2006 e n. 2 del 2004 ). Le disposizioni volte a vincolare temporalmente l'utilizzo di graduatorie già approvate costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica quando siano correlate a limiti alle assunzioni posti transitoriamente anche a carico delle Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2020 e n. 241 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), nella parte in cui introduce il comma 4-bis, lettera b), nell'art. 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze