Corte costituzionale
Sentenza n. 41/2021
Corte cost., sent. 17 marzo 2021, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/2021
- Data di deposito
- 17 marzo 2021
- Data di decisione
- 25 gennaio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 62, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
- art. 63, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
- art. 64, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
- art. 65, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
- art. 66, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
- art. 67, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
- art. 68, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
- art. 69, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
- art. 70, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
- art. 71, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
- art. 72, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
- legge n. 98 del 9 agosto 2013
Parametri
- art. 4-ter, comma 1, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 106, comma 1, Costituzione
- art. 106, comma 2, Costituzione
- art. 102, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 43659
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, va considerato in via preliminare l'atto, denominato «intervento/opinioni», con il quale, in prossimità dell'udienza pubblica, alcuni giudici ausiliari d'appello hanno espresso la propria posizione sulle questioni sollevate. Esso costituisce non già un atto di intervento, che comunque sarebbe inammissibile sotto plurimi profili, bensì un'opinione riconducibile alla figura degli amici curiae . Come tale, l'opinione è parimenti inammissibile in quanto, in disparte ogni altra ragione, è tardiva rispetto al termine di venti giorni dalla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, a tal fine previsto dall'art. 4- ter , comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Massima n. 43660
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, va preliminarmente affermato che sussistono le condizioni di ammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate da entrambe le ordinanze di rimessione sul piano della rilevanza. Indubbio è infatti che le disposizioni censurate condizionano la ritualità della costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., delle pronunce impugnate nei giudizi a quibus , contestata dalle parti ricorrenti in entrambi i giudizi con distinto motivo di impugnazione. Anche la non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale è diffusamente e puntualmente argomentata nelle ordinanze di rimessione.
Massima n. 43661
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 106, primo e secondo comma, Cost., gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in legge n. 98 del 2013, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017. Le disposizioni censurate dalla Corte di cassazione istituiscono e disciplinano nell'ambito della magistratura onoraria la nuova figura dei giudici ausiliari d'appello, conferendogli lo status di componenti dei collegi. Esse - che prevedono la nomina di un numero complessivo massimo in origine determinato in 400 giudici ausiliari (art. 63), entro il limite di 40 per ufficio (art. 65), per cinque anni prorogabili una sola volta per il medesimo periodo, seguendo il procedimento contemplato per la nomina (art. 67), e salva la conferma annuale (art. 71) e la limitazione di cui all'art. 62, fermo restando che i giudici togati costituiscono la maggioranza del collegio, del quale può fare parte un solo giudice ausiliario (art. 68), prevedendo garanzie della loro autonomia e imparzialità (artt. 69 e 70), cosicché essi acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari (art. 72) - violano il parametro evocato, il quale delinea un sistema generale di reclutamento mediante pubblico concorso, come strumentale all'indipendenza della magistratura, non diversamente dalla garanzia dell'inamovibilità (art. 107, primo comma, Cost.), evitando ogni discriminazione, anche di genere, e assicurando la qualificazione tecnico-professionale. Accertata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, si pone, tuttavia, l'esigenza di tener conto dell'innegabile impatto complessivo che la decisione è destinata ad avere sull'ordinamento giurisdizionale e sul funzionamento della giustizia nelle corti d'appello, visto l'apporto dei giudici ausiliari allo smaltimento o al contenimento dell'arretrato del contenzioso civile. Occorre allora che la declaratoria di illegittimità lasci al legislatore un sufficiente lasso di tempo che assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale. A tal fine la reductio ad legitimitatem può farsi con la sperimentata tecnica della pronuncia additiva, inserendo nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale il legislatore è chiamato a intervenire. Un'analoga prescrizione limitativa è possibile nell'attuale contesto normativo, che vede una riforma in progress della magistratura onoraria (d.lgs. n. 116 del 2017), la cui completa entrata in vigore è già differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025 (art. 32 di tale decreto legislativo) e che è attualmente oggetto di iniziative di ulteriore riforma all'esame del Parlamento, così riconoscendo alla disciplina censurata - per l'incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale - una temporanea tollerabilità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 174 del 2012, n. 60 del 2006, n. 103 del 1998, n. 150 del 1993, n. 1 del 1967, n. 99 del 1964, n. 108 del 1962 e n. 33 del 1960; ordinanze n. 479 del 2000 e n. 272 del 199 9). L'esercizio - da parte di un magistrato onorario, seppur in via eccezionale e transitoria - di attività giurisdizionale collegiale è compatibile con la prescrizione dell'art. 106, secondo comma, Cost., nei limiti in cui lo svolgimento delle funzioni collegiali avvenga in via eccezionale e temporanea, dovendosi trattare pur sempre di un'assegnazione precaria e occasionale, riferita a singole udienze o singoli processi, al fine di scongiurare il rischio dell'emergere di una nuova categoria di magistrati. La funzione della interpretazione ed applicazione della legge richiede il possesso della tecnica giuridica da parte dei giudici togati. ( Precedente citato: sentenza n. 76 del 1961 ). In generale, a fronte della violazione dei parametri evocati nel sindacato di legittimità costituzionale, è possibile che sussistano altri valori costituzionali di pari - e finanche superiore - livello, i quali risulterebbero in sofferenza ove gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale risalissero (retroattivamente, come di regola) fin dalla data di efficacia della norma oggetto della pronuncia. Il bilanciamento di questi valori è stato operato dalla Corte costituzionale in varie pronunce, anche eccezionalmente modulando nel tempo gli effetti della decisione; possibilità questa non preclusa dall'eventualità che, in un giudizio incidentale, una dichiarazione di illegittimità costituzionale, la quale di ciò tenga conto, risulti non essere utile, in concreto, alle parti nel processo principale, atteso che la rilevanza della questione va valutata, al fine della sua ammissibilità, al momento dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2020, n. 246 del 2019, n. 10 del 2015, n. 13 del 2004, n. 50 del 1989, n. 266 del 1988 e n. 156 del 1963 ).
Massima n. 43662
Accolta, per violazione dell'art. 106, primo e secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, sono assorbite quelle relative alla violazione dell'art. 102, primo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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